Cosa prevedono le attuali regole in materia di rateazione
La norma (art. 19, D.P.R. n. 602/1973) nella attuale formulazione e, quindi, al netto delle novità che si stanno per introdurre, stabilisce che:
- l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili;
- nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- in caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza;
- il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno;
- la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva;
- le rate mensili, nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
Quanto alle conseguenze della richiesta di rateazione viene previsto che dopo la presentazione della richiesta e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Inoltre, il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Viene anche prevista una particolare disciplina per chi si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica: in tal caso la rateazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili.
Per comprovata e grave situazione di difficoltà si intende quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del comma 1-quinquies, art. 19, D.P.R. n. 602/1973.
In merito alla decadenza per mancato pagamento, viene stabilito che se non si versano 5 rate, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateazione:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.
In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
Le novità introdotte con il Decreto “Aiuti”
Partendo dal quadro generale sopra delineato, con il Decreto “Aiuti”, a seguito delle novità introdotte alla Camera, viene previsto che l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può concedere per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili.
Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta, sono di importo superiore a 120.000 euro (in luogo dei suddetti 60.000 euro) la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Pertanto, volendo sintetizzare, rispetto a quanto attualmente disposto, quando entreranno in vigore le nuove disposizioni la situazione sarà la seguente:
- i contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà potranno ottenere la dilazione per ciascuna richiesta presentata;
- a regime, si potrà presentare richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120.000 euro.
Inoltre, si interviene sull’ipotesi di mancato pagamento delle rate aumentando il numero di rate non saldate che determinano la decadenza.
Infatti, viene disposto che in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate - in luogo delle vigenti 5 rate - anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato.
Viene introdotto, altresì, un nuovo comma 3-ter all’art. 19, D.P.R. n. 602/1973 con cui, venendo incontro alle situazioni in cui il contribuente si trovi con scarsa liquidità, si precisa che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Decorrenza delle nuove norme
Quanto all’applicazione delle nuove disposizioni si precisa che, fermo quanto previsto, si dirà di seguito in merito alla decadenza dal beneficio della dilazione, esse si applicheranno esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto.
Infine, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate.
In questo caso, al nuovo piano di dilazione si applicano le nuove disposizioni.
Tavola di raffronto tra vecchia e nuova disciplina
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Disciplina ante Decreto “Aiuti”
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Disciplina post Decreto “Aiuti”
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Concessione della rateazione
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- L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili;
- nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
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- L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede, per ciascuna richiesta, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili;
- nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, sono di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
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Decadenza
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In caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateazione:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
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In caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateazione:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il carico non può essere nuovamente rateizzato.
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Dilazione di carichi diversi da quelli decaduti
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La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
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Riferimenti normativi:
Cartelle di pagamento: per la decadenza dalla rateazione si passa da cinque a otto rate non pagate
di Saverio Cinieri | 12 Luglio 2022
Cambiano ancora le regole sulle rateazioni delle cartelle di pagamento. Infatti chi non paga 8 rate (in luogo di 5) decade dal beneficio e il carico non può essere nuovamente rateizzato. Si tratta di una novità introdotta, durante l’iter parlamentare di conversione in legge, nel c.d. Decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022). Inoltre, è stata innalzata a 120.000 euro (in luogo di 60.000 euro) la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Previsto, infine, che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non precluda al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Cosa prevedono le attuali regole in materia di rateazione
La norma (art. 19, D.P.R. n. 602/1973) nella attuale formulazione e, quindi, al netto delle novità che si stanno per introdurre, stabilisce che:
Quanto alle conseguenze della richiesta di rateazione viene previsto che dopo la presentazione della richiesta e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione:
Inoltre, il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Viene anche prevista una particolare disciplina per chi si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica: in tal caso la rateazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili.
Per comprovata e grave situazione di difficoltà si intende quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
In merito alla decadenza per mancato pagamento, viene stabilito che se non si versano 5 rate, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateazione:
In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
Le novità introdotte con il Decreto “Aiuti”
Partendo dal quadro generale sopra delineato, con il Decreto “Aiuti”, a seguito delle novità introdotte alla Camera, viene previsto che l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può concedere per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili.
Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta, sono di importo superiore a 120.000 euro (in luogo dei suddetti 60.000 euro) la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Pertanto, volendo sintetizzare, rispetto a quanto attualmente disposto, quando entreranno in vigore le nuove disposizioni la situazione sarà la seguente:
Inoltre, si interviene sull’ipotesi di mancato pagamento delle rate aumentando il numero di rate non saldate che determinano la decadenza.
Infatti, viene disposto che in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate - in luogo delle vigenti 5 rate - anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato.
Viene introdotto, altresì, un nuovo comma 3-ter all’art. 19, D.P.R. n. 602/1973 con cui, venendo incontro alle situazioni in cui il contribuente si trovi con scarsa liquidità, si precisa che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Decorrenza delle nuove norme
Quanto all’applicazione delle nuove disposizioni si precisa che, fermo quanto previsto, si dirà di seguito in merito alla decadenza dal beneficio della dilazione, esse si applicheranno esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto.
Infine, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate.
In questo caso, al nuovo piano di dilazione si applicano le nuove disposizioni.
Tavola di raffronto tra vecchia e nuova disciplina
Disciplina ante
Decreto “Aiuti”
Disciplina post
Decreto “Aiuti”
Concessione della rateazione
Decadenza
In caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateazione:
In caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateazione:
Dilazione di carichi diversi da quelli decaduti
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La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Cartella di pagamentoRateazione
Quali sono le principali regole in materia di rateazione secondo il D.P.R. n. 602/1973?
Il D.P.R. n. 602/1973 prevede che l’agente della riscossione possa concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Quali sono le condizioni per ottenere la dilazione nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 60.000 euro?
Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Cosa prevede la normativa in merito alle rate costanti e variabili nella richiesta di rateazione?
Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
Quali sono le conseguenze della richiesta di rateazione in termini di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza?
Dopo la presentazione della richiesta e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione: sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Quali sono le novità introdotte con il Decreto 'Aiuti' in merito alle rateazioni delle cartelle?
Con il Decreto 'Aiuti', è stata innalzata a 120.000 euro la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Inoltre, la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.