Premessa
Sin dalla loro introduzione, lo strumento degli ISA si è discostato dal proprio predecessore, gli Studi di Settore, non solo nel metodo, ma anche e soprattutto per le possibili conseguenze che possono scaturire dal conseguimento di un determinato “punteggio”.
Senza dubbio la novità più rilevante era stata l’introduzione del regime premiale a favore dei contribuenti “virtuosi”, in seguito ulteriormente arricchito dal fatto che per l’accesso ai benefici sia possibile prendere in considerazione non solo l’esito dell’esercizio oggetto di dichiarazione, ma anche la media dell’esercizio in corso e di quello precedente.
Non così, invece, per quanto riguarda i contribuenti meno virtuosi, i quali, in condizioni ordinarie, in caso di esito pari o inferiore a 6, non possono far valere a propria difesa gli esiti positivi eventualmente conseguiti in passato.
Quanto sopra, come si è detto, in condizioni ordinarie; tuttavia, il Decreto “Semplificazioni” ha introdotto un’importante novità, di seguito approfondita, che consentirà di meglio valutare l’opportunità di un eventuale adeguamento in sede di Redditi 2022.
Gli ISA e le strategie di controllo
L’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 è integralmente dedicato agli Indici sintetici di affidabilità fiscale. Per quanto qui di interesse, occorre richiamare il comma 14, che prevede che:
L’Agenzia delle Entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Fermo restando che il contribuente può, con l’ausilio del campo note aggiuntive, fornire già in sede di compilazione dei modelli quegli elementi che ritiene utili ai fini di giustificare un esito ISA troppo basso (circolare A.d.E. 17/E del 2 agosto 2019), un punteggio ISA inferiore o pari a 6 (così come stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, par. 6.1) non significa comunque che, automaticamente, il contribuente sia sottoposto a controllo (cfr. circolare A.d.E. 20/E/2019).
Si tratta tuttavia di un elemento di allarme, che induce a riflettere attentamente sull’opportunità di un adeguamento, anche solo parziale, finalizzato a superare la soglia del 6.
ISA e punteggi anni precedenti
Come brevemente ricordato in premessa, il “punteggio ISA” conseguito nell’anno precedente è certamente rilevante ai fini dell’accesso al regime premiale; infatti, per la quasi totalità dei benefici, a rilevare è l’indicatore conseguito nell’anno oggetto di dichiarazione, oppure la media del punteggio dell’anno e di quello precedente, cui si aggiunge quasi sempre un ulteriore 0,5.
Gli esiti degli anni precedenti, invece, stante il tenore dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, non dovrebbero rilevare ai fini dei possibili controlli; tuttavia, con l’art. 148 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”), era stato previsto - in ragione delle difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e in ragione degli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria - che nella definizione delle strategie di controllo l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza dovessero prendere in considerazione:
- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, anche il livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, anche il livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.
Una previsione similare, con riferimento all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, ovvero quello oggetto dei dichiarativi in corso di predisposizione, in un primo momento non era stata introdotta.
A ciò, fortunatamente, ha posto rimedio il Decreto “Semplificazioni”, che è andato anche oltre, fissando sin d’ora le regole da applicarsi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Le novità ISA per l’esercizio 2021 e 2022
Il Decreto “Semplificazioni”, D.L. n. 73/2022, art. 24, è intervenuto in modifica all’art. 148 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo:
per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
Di fatto, l’impostazione adottata per il 2020, introdotta in ragione dell’emergenza sanitaria, viene riproposta per il 2021, con importanti conseguenze relativamente alle considerazioni da effettuare sull’opportunità di procedere ad adeguamenti finalizzati al raggiungimento della sufficienza ai fini ISA, ovvero di un punteggio pari, come minimo, a 6.1.
Un contribuente ha conseguito i seguenti punteggi ISA:
Esercizio 2019: ISA 7,2
Esercizio 2020: ISA 5
Esercizio 2021: ISA 5,6
Ai fini della selezione dei contribuenti che potenzialmente dovranno essere sottoposti a controllo, l’Agenzia delle Entrate e la GdF dovranno tenere in considerazione il punteggio più alto, ovvero 7,2; pertanto, il contribuente verrà automaticamente considerato come soggetto affidabile.
Ulteriormente, il medesimo art. 24 ha previsto che per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si dovrà tenere conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante all’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
Se ciò rappresenta senza dubbio una buona notizia per i contribuenti, è altresì una variabile della quale tenere conto nell’ottica di un eventuale adeguamento 2021.
Torniamo alla casistica già analizzata in precedenza, ma trasponendo il ragionamento nell’ottica dell’esercizio 2022. Attualmente, le informazioni disponibili sono le seguenti:
Esercizio 2020: 5
Esercizio 2021: 5,6
Esercizio 2022: non noto
In una situazione di questo tipo, laddove anche dall’esercizio 2022 dovesse emergere un risultato non soddisfacente, il contribuente si ritroverebbe un una serie storica tutta negativa (2020/2021 e 2022). Per tale ragione, potrebbe essere opportuno valutare il costo di un adeguamento già per l’anno 2021, adeguamento che, automaticamente, andrebbe a “mettere in sicurezza” anche l’anno 2022.
Riferimenti normativi:
- D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 9-bis;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 10 maggio 2019;
- Agenzia delle Entrate, circolare 2 agosto 2019, n. 17/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 9 settembre 2019, n. 20/E;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 148;
- D.L. 21 giugno 2022, n. 73, art. 24.
ISA, anche per il 2021, ai fini dei controlli, vale l’indice più alto del triennio
di Sandra Pennacini | 29 Giugno 2022
Ai fini dei controlli verrà preso in considerazione l'indice ISA più alto del triennio. Lo stabilisce il Decreto “Semplificazioni”, in vigore dal 23 giugno scorso, che all'art. 24 ripropone, per il 2021 e per il 2022, il fatto che ai fini dei possibili controlli venga preso in considerazione l’indicatore ISA più alto del triennio. Fermo restando che il contribuente può fornire già in sede di compilazione dei modelli quegli elementi che ritiene utili ai fini di giustificare un esito ISA troppo basso, spetta comunque ai contribuenti interessati effettuare le opportune valutazioni in vista di un possibile adeguamento anche solo parziale al fine di superare la soglia della sufficienza nel punteggio ISA.
Premessa
Sin dalla loro introduzione, lo strumento degli ISA si è discostato dal proprio predecessore, gli Studi di Settore, non solo nel metodo, ma anche e soprattutto per le possibili conseguenze che possono scaturire dal conseguimento di un determinato “punteggio”.
Senza dubbio la novità più rilevante era stata l’introduzione del regime premiale a favore dei contribuenti “virtuosi”, in seguito ulteriormente arricchito dal fatto che per l’accesso ai benefici sia possibile prendere in considerazione non solo l’esito dell’esercizio oggetto di dichiarazione, ma anche la media dell’esercizio in corso e di quello precedente.
Non così, invece, per quanto riguarda i contribuenti meno virtuosi, i quali, in condizioni ordinarie, in caso di esito pari o inferiore a 6, non possono far valere a propria difesa gli esiti positivi eventualmente conseguiti in passato.
Quanto sopra, come si è detto, in condizioni ordinarie; tuttavia, il Decreto “Semplificazioni” ha introdotto un’importante novità, di seguito approfondita, che consentirà di meglio valutare l’opportunità di un eventuale adeguamento in sede di Redditi 2022.
Gli ISA e le strategie di controllo
L’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 è integralmente dedicato agli Indici sintetici di affidabilità fiscale. Per quanto qui di interesse, occorre richiamare il comma 14, che prevede che:
L’Agenzia delle Entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Fermo restando che il contribuente può, con l’ausilio del campo note aggiuntive, fornire già in sede di compilazione dei modelli quegli elementi che ritiene utili ai fini di giustificare un esito ISA troppo basso (circolare A.d.E. 17/E del 2 agosto 2019), un punteggio ISA inferiore o pari a 6 (così come stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, par. 6.1) non significa comunque che, automaticamente, il contribuente sia sottoposto a controllo (cfr. circolare A.d.E. 20/E/2019).
Si tratta tuttavia di un elemento di allarme, che induce a riflettere attentamente sull’opportunità di un adeguamento, anche solo parziale, finalizzato a superare la soglia del 6.
ISA e punteggi anni precedenti
Come brevemente ricordato in premessa, il “punteggio ISA” conseguito nell’anno precedente è certamente rilevante ai fini dell’accesso al regime premiale; infatti, per la quasi totalità dei benefici, a rilevare è l’indicatore conseguito nell’anno oggetto di dichiarazione, oppure la media del punteggio dell’anno e di quello precedente, cui si aggiunge quasi sempre un ulteriore 0,5.
Gli esiti degli anni precedenti, invece, stante il tenore dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, non dovrebbero rilevare ai fini dei possibili controlli; tuttavia, con l’art. 148 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”), era stato previsto - in ragione delle difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e in ragione degli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria - che nella definizione delle strategie di controllo l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza dovessero prendere in considerazione:
Una previsione similare, con riferimento all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, ovvero quello oggetto dei dichiarativi in corso di predisposizione, in un primo momento non era stata introdotta.
A ciò, fortunatamente, ha posto rimedio il Decreto “Semplificazioni”, che è andato anche oltre, fissando sin d’ora le regole da applicarsi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Le novità ISA per l’esercizio 2021 e 2022
Il Decreto “Semplificazioni”, D.L. n. 73/2022, art. 24, è intervenuto in modifica all’art. 148 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo:
per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
Di fatto, l’impostazione adottata per il 2020, introdotta in ragione dell’emergenza sanitaria, viene riproposta per il 2021, con importanti conseguenze relativamente alle considerazioni da effettuare sull’opportunità di procedere ad adeguamenti finalizzati al raggiungimento della sufficienza ai fini ISA, ovvero di un punteggio pari, come minimo, a 6.1.
Un contribuente ha conseguito i seguenti punteggi ISA:
Esercizio 2019: ISA 7,2
Esercizio 2020: ISA 5
Esercizio 2021: ISA 5,6
Ai fini della selezione dei contribuenti che potenzialmente dovranno essere sottoposti a controllo, l’Agenzia delle Entrate e la GdF dovranno tenere in considerazione il punteggio più alto, ovvero 7,2; pertanto, il contribuente verrà automaticamente considerato come soggetto affidabile.
Ulteriormente, il medesimo art. 24 ha previsto che per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si dovrà tenere conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante all’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
Se ciò rappresenta senza dubbio una buona notizia per i contribuenti, è altresì una variabile della quale tenere conto nell’ottica di un eventuale adeguamento 2021.
Torniamo alla casistica già analizzata in precedenza, ma trasponendo il ragionamento nell’ottica dell’esercizio 2022. Attualmente, le informazioni disponibili sono le seguenti:
Esercizio 2020: 5
Esercizio 2021: 5,6
Esercizio 2022: non noto
In una situazione di questo tipo, laddove anche dall’esercizio 2022 dovesse emergere un risultato non soddisfacente, il contribuente si ritroverebbe un una serie storica tutta negativa (2020/2021 e 2022). Per tale ragione, potrebbe essere opportuno valutare il costo di un adeguamento già per l’anno 2021, adeguamento che, automaticamente, andrebbe a “mettere in sicurezza” anche l’anno 2022.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:ISA
Cosa rappresenta l'ISA e in che modo si discosta dal proprio predecessore, gli Studi di Settore?
L'ISA rappresenta un indicatore sintetico di affidabilità fiscale e si discosta dal proprio predecessore, gli Studi di Settore, non solo nel metodo, ma anche e soprattutto per le possibili conseguenze che possono scaturire dal conseguimento di un determinato “punteggio”.
Quali novità ha introdotto il regime premiale a favore dei contribuenti “virtuosi”?
Il regime premiale a favore dei contribuenti “virtuosi” ha introdotto la possibilità di prendere in considerazione non solo l’esito dell’esercizio oggetto di dichiarazione, ma anche la media dell’esercizio in corso e di quello precedente per l'accesso ai benefici.
In quali condizioni i contribuenti meno virtuosi, in caso di esito pari o inferiore a 6, non possono far valere gli esiti positivi conseguiti in passato?
I contribuenti meno virtuosi, in condizioni ordinarie, in caso di esito pari o inferiore a 6, non possono far valere a propria difesa gli esiti positivi eventualmente conseguiti in passato.
Quali sono le strategie di controllo previste per la valutazione dell’affidabilità fiscale dei contribuenti?
L’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza definiscono specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tenendo conto del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici e delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria.
In quali termini l'indicatore ISA più alto del triennio verrà preso in considerazione ai fini dei possibili controlli?
Ai fini dei possibili controlli verrà preso in considerazione l’indicatore ISA più alto del triennio, come stabilito dal Decreto “Semplificazioni”, che ripropone tale criterio per il 2021 e il 2022.