Commento
DECRETO "SEMPLIFICAZIONI", DICHIARAZIONI

Decreto “Semplificazioni” e dichiarativi: novità per precompilate e modulistica

di Sandra Pennacini | 20 Giugno 2022
Decreto “Semplificazioni” e dichiarativi: novità per precompilate e modulistica

Con il cd. decreto "Semplificazioni" vengono introdotte novità che attribuiscono maggior peso alle “precompilate”, con un ampliamento dei casi nei quali i dati esposti non saranno passibili di controllo formale, a condizione che venga confermato il valore proposto, ovvero quello emergente dagli elementi di spesa trasmessi dai soggetti terzi. Ulteriori novità riguardano i tempi di messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, per la predisposizione dei quali viene concesso più tempo a favore all’amministrazione finanziaria.

Premessa

Il decreto "Semplificazioni", approvato dal Governo in data 15 giugno 2022, si caratterizza per una copiosa serie di rinvii e di novità, talora a favore dei contribuenti, talora a favore dell’amministrazione finanziaria. Nel primo caso, di particolare interesse è la novità che riguarda le spese sanitarie, che non saranno oggetto di controllo formale se confermate per l’ammontare risultante in precompilata, anche laddove la precompilata stessa sia oggetto di modifica. A favore dell’amministrazione finanziaria, invece, è la riscrittura del calendario previsto per l’approvazione della modulistica dichiarativa, che dovrà essere messa a disposizione entro la fine di febbraio. Ulteriori novità riguardano l’assistenza fiscale prestata dal sostituto di imposta, come si seguito esaminato.

Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta

L’art. 2 del decreto "Semplificazioni", titolato “Dematerializzazione scheda di destinazione dell’otto, del cinque, del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto di imposta” interviene sulle modalità e sui termini relativi all’assistenza fiscale prestata dal sostituto di imposta, con decorrenza a valere sull’anno di imposta 2022.

In particolare, viene abrogato l’art. 17, comma 1 , del decreto MEF 31 maggio 1999, n. 164, il cui contenuto, rivisto e corretto, trova accoglimento nel nuovo comma 2-bis inserito all’art. 37 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Secondo la nuova formulazione, i sostituiti di imposta che comunicano ai propri sostituiti entro il 15 gennaio di ogni anno di voler prestare assistenza fiscale, dovranno provvedere a:

  • controllare la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla medesima;
  • consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della stessa e del relativo prospetto di liquidazione;
  • trasmettere all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione ed i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del 2 per mille dell’IRPEF, secondo modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento AdE, sentito il Garante per la Privacy;
  • conservare copia delle dichiarazioni, delle schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’IRPEF e dei prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Quanto ai termini di trasmissione, le tempistiche previste sono le seguenti:

Per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il:

Trasmissione entro il:

31 maggio

15 giugno

Dal 1° al 20 giugno

29 giugno

Dal 21 giugno al 15 luglio

23 luglio

Dal 16 luglio al 31 agosto

15 settembre

Dal 1° al 30 settembre

30 settembre

Precompilata: ampliati i casi nei quali viene meno la possibilità di controllo formale

Con l’art. 6 del decreto "Semplificazioni" la “precompilata”, a partire dall’anno di imposta 2022, diviene più appetibile, con un ampliamento dei casi nei quali viene meno la possibilità di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Nel dettaglio, le novità riguardano l’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014, mediante a riscrittura del comma 1.

Premesso che, già attualmente, la norma prevede che in caso di presentazione di precompilata, presentata direttamente o tramite sostituto di imposta, in assenza di modifiche, non venga effettuato il controllo formale sugli oneri indicati in dichiarazione forniti da soggetti terzi (ovvero, sui dati precompilati), tale previsione viene ampliata - a partire dai dichiarativi 2023 riferimento anno di imposta 2022 - anche ai casi di presentazione di precompilata, accettata senza modifiche, tramite CAF o Professionista.

Resta comunque fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni ed alle agevolazioni.

Inoltre, fermo restando il fatto che in caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata - per quanto le eventuali maggiori imposte ed interessi restino a carico del contribuente - viene introdotta la seguente previsione:

In caso di presentazione precompilata con modifiche tramite CAF o professionista, non sarà possibile sottoporre a controllo formale i dati delle spese sanitarie che non risultano modificati.

La novità riguarda pertanto esclusivamente le spese sanitarie che vengono accettate “tal quali” come da precompilata, seppure incluse in una precompilata che è oggetto di modifica. Un eventuale controllo formale, pertanto, potrà avere ad oggetto solo dati diversi da quelli delle spese sanitarie non modificati.

Resta comunque a carico del Caf o del Professionista l’onere di acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmesse al STS di verificarne la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della precompilata. In presenza di difformità, l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare il controllo formale esclusivamente con riferimento ai documenti di spesa che non risultano essere transitati dal STS.

Venendo meno la possibilità di controlli formali con riferimento alle spese sanitarie non modificate rispetto al precompilato, non sarà più necessario conservare i relativi giustificativi.

Modulistica dichiarativa disponibile entro il mese di febbraio

Per concludere, una novità che riguarda non solo le precompilate, bensì l’intera modulistica, e relative istruzioni di compilazione, riguardante i dichiarativi.

Attualmente, all’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998 prevede che:

  • l'approvazione dei modelli relativi ai redditi ed all’IRAP debba intervenire entro il 31 gennaio di ciascun anno;
  • l’approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituiti di imposta e dei modelli 730 debba intervenire entro il 15 gennaio di ciascun anno.

Entrambi i termini cui sopra vengono ora modificati, portando la scadenza dell’approvazione dei modelli di dichiarazione, e relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il mese di febbraio.

Inoltre, attualmente l’art. 2, comma 3-bis, del D.P.R. n. 322/1998, prevede che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati siano resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio.

Coerentemente alla modifica apportata all’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 322/1998, anche il termine di messa a disposizione della modulistica, delle istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche di trasmissione telematica, slitta, e viene stabilito entro la fine del mese di febbraio.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Modello 730 precompilato

Questo documento fa parte del FocusDICHIARAZIONI 2022