Premessa
Come noto, sulla base delle modifiche apportate dal “Sostegni-ter” convertito e dal decreto “Aiuti” alle modalità di cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi di cui all’art. 121, comma 2 del D.L. n. 34/2020, il Provvedimento direttoriale del 10 giugno 2022, protocollo n. 2022/202205 ha apportato le necessarie modifiche al Provvedimento del 3 febbraio 2022.
Relativamente alle novità normative “inglobate” nel Provvedimento si ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 28 del D.L. n. 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”) all’art. 121 del D.L. n. 34/2020:
- i contribuenti beneficiari dei bonus edilizi possono effettuare, oltre alla prima, due ulteriori cessioni dei crediti, ma solo a favore di “soggetti vigilati” quali: banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti ad un gruppo bancario, imprese di assicurazione;
- i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura), comunicate all’Agenzia a partire dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
L’art. 121 è stato ulteriormente modificato dall’art. 14 del D.L. n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) per effetto del quale banche e società appartenenti ad un gruppo bancario possono sempre effettuare la c.d. cessione ai propri correntisti che siano clienti professionali privati, anche se non sono esaurite le due cessioni ai soggetti qualificati.
Ex art. 6, comma 2-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 per “clienti professionali privati” si intendono quelli individuati dalla Consob con regolamento del 15 febbraio 2018, n. 20307, allegato 3 . Rientra nella definizione di cliente professionale privato, pertanto, “un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume”.
A completare il quadro si evidenzia che dal 1° gennaio 2022 è possibile optare per la cessione del credito oppure per lo sconto in fattura anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati alla realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune (lettera d), dell’art. 16-bis, comma 1 del TUIR).
Nel caso in cui il box auto sia già stato acquistato, a partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di:
• cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021;
• fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022 (circolare A.d.E. 19/E del 27 maggio 2022).
Le novità al modello di comunicazione
Sulla scorta delle novità apportate alla disciplina della cessione del credito o sconto in fattura il Provvedimento direttoriale del 10 giugno 2022 cancella dal precedente omologo le parole “senza facoltà di successiva cessione” che, nel contesto previgente, inibivano la rivendita del credito acquistato da parte di intermediari finanziari e istituti di credito.
Nel dettaglio il documento stabilisce che, in alternativa alla compensazione, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione:
- i fornitori, possono cedere i crediti relativi agli sconti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione verso i soggetti qualificati. Gli stessi possono poi effettuare un’altra sola cessione ad altri soggetti qualificati;
- se la comunicazione è inviata entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Gli stessi possono procedere alla cessione dei crediti in favore di altri soggetti qualificati;
- per i soggetti “vigilati” la cessione a favore dei clienti professionali privati, con un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, è sempre permessa.
Con riferimento ai termini di presentazione della comunicazione viene poi stabilito che i soggetti interessati devono provvedere all’invio entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, con possibilità di annullare o sostituire la comunicazione entro il successivo e perentorio termine del 5 aprile.
In caso di opzione esercitata per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute tra l’anno 2020 e l’anno 2025 la scadenza è quella del 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Resta ferma anche in questo caso la possibilità di annullare o sostituire l’invio entro il successivo 5 aprile.
Termini presentazione comunicazione
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Opzione sconto in fattura/cessione credito
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16 marzo anno successivo a quello di sostenimento delle spese
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Opzione cessione rate residue
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16 marzo anno di scadenza del temine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione
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Annullamento o sostituzione delle predette comunicazioni
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Successivo 5 aprile
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Maglie più larghe per comunicare la scelta in piattaforma
Ulteriori novità anche per cessionari e fornitori. Rimodulando il contenuto del paragrafo 5.2 del Provvedimento del 3 febbraio, il Provvedimento n. 2022/202205 ha stabilito che:
- i predetti soggetti hanno l’onere di confermare preventivamente l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022 (si tratta dei crediti “tracciabili” a cui viene apposto il codice identificativo univoco che consente di monitorarne utilizzo e fruizione) gli stessi devono comunicare preventivamente tramite Piattaforma anche la scelta (alternativa alla cessione) di fruizione in compensazione.
Nell’ipotesi in cui il cessionario intenda utilizzare in compensazione una o più rate (già accettate), va quindi effettuata la comunicazione di tale scelta tramite la Piattaforma.
Al riguardo, nella versione aggiornata della “Guida all’utilizzo della Piattaforma”, l’Agenzia specifica che la scelta preventiva del cessionario può essere comunicata in qualsiasi momento, anche lo stesso giorno dell’utilizzo del credito, purché prima dell’invio dell’F24, fermi restando i termini di utilizzo di ciascuna rata annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento della rata stessa). Ciò può anche avvenire in più soluzioni, tramite distinti modelli F24, presentati anche in momenti diversi.
La precisazione è di assoluta rilevanza in quanto ridefinisce opportunamente il perimetro di applicazione del nuovo adempimento (per altro non previsto da alcuna norma e inserito dall’Agenzia stessa con il Provvedimento n. 2022/202205) in carico ai cessionari, incaricati di indicare preventivamente ed irrevocabilmente la volontà di utilizzare i crediti acquistati in compensazione.
I soggetti interessati a trattenere ed utilizzare direttamente una o più rate del credito che hanno acquisito, pertanto, possono ora posticipare la scelta sino al giorno di invio dell’F24. Facoltà di pianificazione e postergazione della decisone da accogliere con estremo favore in quanto la stessa, una volta effettuata, resta irrevocabile.
Riferimenti normativi:
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, artt. 119 e 121;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 3 febbraio 2022, n. 35873;
- D.L. 17 maggio 2022, n. 50, art. 14;
- Agenzia delle Entrate, circolare 27 maggio 2022, n. 19/E;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 10 giugno 2022, n. 202205.
Comunicazione cessione credito bonus edilizi, maglie più larghe per scegliere la compensazione
di Marco Bomben | 22 Giugno 2022
Con l’aggiornamento al mese di giugno della Guida per l’utilizzo della Piattaforma di cessione dei crediti l’Agenzia delle Entrate corregge il tiro rispetto a quanto previsto con il provvedimento n. 2022/202205 il quale, parallelamente all’adeguamento delle regole per la cessione dei bonus edilizi, aveva introdotto un nuovo obbligo di scelta preventiva e irrevocabile tra utilizzo diretto in compensazione e cessione dei crediti “tracciabili”. Il manuale aggiornato precisa invece che tale scelta non deve essere effettuata già in fase di accettazione ma può avvenire in qualsiasi momento, anche lo stesso giorno di utilizzo del credito, fino all’invio dell’F24.
Premessa
Come noto, sulla base delle modifiche apportate dal “Sostegni-ter” convertito e dal decreto “Aiuti” alle modalità di cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi di cui all’art. 121, comma 2 del D.L. n. 34/2020, il Provvedimento direttoriale del 10 giugno 2022, protocollo n. 2022/202205 ha apportato le necessarie modifiche al Provvedimento del 3 febbraio 2022.
Relativamente alle novità normative “inglobate” nel Provvedimento si ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 28 del D.L. n. 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”) all’art. 121 del D.L. n. 34/2020:
L’art. 121 è stato ulteriormente modificato dall’art. 14 del D.L. n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) per effetto del quale banche e società appartenenti ad un gruppo bancario possono sempre effettuare la c.d. cessione ai propri correntisti che siano clienti professionali privati, anche se non sono esaurite le due cessioni ai soggetti qualificati.
Ex art. 6, comma 2-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 per “clienti professionali privati” si intendono quelli individuati dalla Consob con regolamento del 15 febbraio 2018, n. 20307, allegato 3 . Rientra nella definizione di cliente professionale privato, pertanto, “un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume”.
A completare il quadro si evidenzia che dal 1° gennaio 2022 è possibile optare per la cessione del credito oppure per lo sconto in fattura anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati alla realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune (lettera d), dell’art. 16-bis, comma 1 del TUIR).
Nel caso in cui il box auto sia già stato acquistato, a partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di:
• cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021;
• fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022 (circolare A.d.E. 19/E del 27 maggio 2022).
Le novità al modello di comunicazione
Sulla scorta delle novità apportate alla disciplina della cessione del credito o sconto in fattura il Provvedimento direttoriale del 10 giugno 2022 cancella dal precedente omologo le parole “senza facoltà di successiva cessione” che, nel contesto previgente, inibivano la rivendita del credito acquistato da parte di intermediari finanziari e istituti di credito.
Nel dettaglio il documento stabilisce che, in alternativa alla compensazione, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione:
Con riferimento ai termini di presentazione della comunicazione viene poi stabilito che i soggetti interessati devono provvedere all’invio entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, con possibilità di annullare o sostituire la comunicazione entro il successivo e perentorio termine del 5 aprile.
In caso di opzione esercitata per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute tra l’anno 2020 e l’anno 2025 la scadenza è quella del 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Resta ferma anche in questo caso la possibilità di annullare o sostituire l’invio entro il successivo 5 aprile.
Termini presentazione comunicazione
Opzione sconto in fattura/cessione credito
16 marzo anno successivo a quello di sostenimento delle spese
Opzione cessione rate residue
16 marzo anno di scadenza del temine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione
Annullamento o sostituzione delle predette comunicazioni
Successivo 5 aprile
Maglie più larghe per comunicare la scelta in piattaforma
Ulteriori novità anche per cessionari e fornitori. Rimodulando il contenuto del paragrafo 5.2 del Provvedimento del 3 febbraio, il Provvedimento n. 2022/202205 ha stabilito che:
Nell’ipotesi in cui il cessionario intenda utilizzare in compensazione una o più rate (già accettate), va quindi effettuata la comunicazione di tale scelta tramite la Piattaforma.
Al riguardo, nella versione aggiornata della “Guida all’utilizzo della Piattaforma”, l’Agenzia specifica che la scelta preventiva del cessionario può essere comunicata in qualsiasi momento, anche lo stesso giorno dell’utilizzo del credito, purché prima dell’invio dell’F24, fermi restando i termini di utilizzo di ciascuna rata annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento della rata stessa). Ciò può anche avvenire in più soluzioni, tramite distinti modelli F24, presentati anche in momenti diversi.
La precisazione è di assoluta rilevanza in quanto ridefinisce opportunamente il perimetro di applicazione del nuovo adempimento (per altro non previsto da alcuna norma e inserito dall’Agenzia stessa con il Provvedimento n. 2022/202205) in carico ai cessionari, incaricati di indicare preventivamente ed irrevocabilmente la volontà di utilizzare i crediti acquistati in compensazione.
I soggetti interessati a trattenere ed utilizzare direttamente una o più rate del credito che hanno acquisito, pertanto, possono ora posticipare la scelta sino al giorno di invio dell’F24. Facoltà di pianificazione e postergazione della decisone da accogliere con estremo favore in quanto la stessa, una volta effettuata, resta irrevocabile.
Riferimenti normativi:
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Qual è la data del Provvedimento direttoriale che ha apportato modifiche al Provvedimento del 3 febbraio 2022?
Il Provvedimento direttoriale che ha apportato le modifiche è del 10 giugno 2022.
Chi può effettuare cessioni dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni?
I contribuenti beneficiari dei bonus edilizi possono effettuare cessioni dei crediti, ma solo a favore di "soggetti vigilati" quali: banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti ad un gruppo bancario, e imprese di assicurazione.
Cosa stabilisce l'articolo 6, comma 2-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 riguardo ai "clienti professionali privati"?
L'articolo stabilisce che per "clienti professionali privati" si intendono quelli individuati dalla Consob con regolamento del 15 febbraio 2018, n. 20307, allegato 3. Rientrano in questa definizione i clienti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono.
Dal 1° gennaio 2022, cosa è possibile fare per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati alla realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali?
Dal 1° gennaio 2022 è possibile optare per la cessione del credito oppure per lo sconto in fattura anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati alla realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune.
Entro quale data i soggetti interessati devono provvedere all’invio della comunicazione relativa all'opzione sconto in fattura o cessione del credito?
I soggetti interessati devono provvedere all’invio entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, con possibilità di annullare o sostituire la comunicazione entro il successivo e perentorio termine del 5 aprile.