Con ordinanza n. 13310/2022, la VI sezione civile della Cassazione ha chiarito che per tutti i trust, siano essi auto-dichiarati, cioè aventi solo effetto segregativo, che costitutivi con trasferimento di beni, l’atto di dotazione è da considerarsi “neutro” ai fini dell’imposta sulle donazioni. La tassazione di detti beni in dotazione al trust familiare potrà avvenire solo ed unicamente nel momento del loro trasferimento ai beneficiari, essendo l’ultimo passaggio di beni quello in grado di determinare un reale trasferimento e, quindi, arricchimento.
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