Commento
AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto commercio al dettaglio, i chiarimenti del MISE

di Sandra Pennacini | 5 Maggio 2022
Contributi a fondo perduto commercio al dettaglio, i chiarimenti del MISE

Per l’invio delle domande di accesso al contributo a fondo perduto previsto a favore delle attività di commercio al dettaglio, di cui all’art. 2 del Decreto “Sostegni-ter”, D.L. n. 4/2022 del 27 gennaio 2022, vi è tempo fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022. In coincidenza con l’apertura del canale per l’invio delle domande, avvenuta il 3 maggio 2022, il Ministero ha fornito risposta ad una serie di domande frequenti sui requisiti di accesso e sulle modalità di riconoscimento del beneficio.

Premessa

Il c.d. Decreto “Sostegni-ter”, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, pubblicato in GU n. 21 del 27 gennaio 2022, all’art. 2 aveva previsto lo stanziamento di 200 milioni di euro per il 2022 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato al riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle attività di commercio al dettaglio. Con Decreto direttoriale MISE del 24 marzo 2022 erano state emanate le necessarie disposizioni attuative.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile all’indirizzo https://misedgiaicommerciodettaglio.invitalia.it.

Nel rinviare al precedente intervento (Commercio al dettaglio, carta CNS e PEC per la richiesta del nuovo contributo a fondo perduto “Sostegni-ter”) relativo ai requisiti di accesso e alle modalità di presentazione della relativa istanza, andiamo nel seguito ad esaminare i chiarimenti forniti dal Ministero.

La verifica dell’attività prevalente

Possono beneficiare del nuovo contributo a fondo perduto commercio al dettaglio introdotto dal Decreto “Sostegni-ter” i soggetti che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate specifici codici ATECO 2007, come riportati nella tabella messa a disposizione dal Mise Tabella_ATECO_rev.pdf (mise.gov.it).

Posto che per l’accesso al contributo viene richiesto che alla data di presentazione della domanda l’impresa abbia sede legale od operativa nel territorio dello Stato e sia regolarmente costituita, iscritta e attiva nel Registro delle imprese, si era posto il dubbio se la verifica relativa all’attività prevalente esercitata venisse effettuata in base alle risultanze camerali (spesso riportanti codici ATECO non aggiornati o non del tutto rappresentativi dell’attività svolta), oppure in base alle risultanze dell’Agenzia delle Entrate.

Il Ministero ha chiarito che ai fini dell’accesso al contributo di cui art. 2 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, per codice attività prevalente si intende quello comunicato, con modello AA7/AA9, all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633 o insieme al modello Comunica in Camera di Commercio.

Soggetti “only Rea” fuori dal contributo

Il Ministero ha chiarito che per accedere al contributo di cui art. 2 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, devono ricorrere tutti gli elementi di cui all’art. 2082 c.c., relativi alla definizione di “imprenditore”.

Tuttavia, tale necessaria condizione non è sufficiente; ad essa deve infatti aggiungersi l’ulteriore requisito della evidenza formale dell’impresa. Ne consegue, che deve sussistere l’iscrizione dell’impresa nel Registro imprese (sezione ordinaria o sezione speciale).

Seppure esercitanti attività economica, i soggetti “only-REA” (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammessi all’agevolazione in quanto non definibili “imprese”.

Esercizio dell’attività rientrante nel CFP in via secondaria

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente una delle attività di commercio al dettaglio i cui codici ATECO 2007 rientrano tra quelli identificati nella classificazione delle attività economiche: 47.19, 47.30, 47.43, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99, ovvero in una delle attività ricomprese nei gruppi 47.5 e 47.6.

L’esercizio in via prevalente di una delle attività rientranti nel perimetro della norma è condizione essenziale per l’accesso al contributo a fondo perduto. Le imprese che svolgono tali attività, ma solo in via secondaria, non sono ammesse al beneficio.

Determinazione del fatturato

Come già evidenziato nel corso dei nostri precedenti interventi, anche il Ministero evidenzia che l’art. 2 del D.L. n. 4/2022 fa riferimento, tra i requisiti di accesso al contributo, all’avvenuta “riduzione di fatturato”.

Tale espressione non deve tuttavia trarre in inganno, posto che immediatamente dopo viene specificato che ai fini della quantificazione della “riduzione del fatturato” rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, relativi ai periodi di imposta 2019 e 2021.

Di conseguenza, per la determinazione di tali variabili, non rileva il concetto di “fatturato” - quello che era stato introdotto dal Decreto “Rilancio” D.L. n. 34/2020 - bensì rilevano esclusivamente i ricavi determinati ai sensi del TUIR, e quindi nel rispetto dei criteri di competenza o di cassa, a seconda del regime contabile adottato.

Sul punto della determinazione del “fatturato” e del “calo” e dell’“ammontare medio mensile di ricavi” il MISE ha ulteriormente chiarito che:
• in caso di esercizio di più attività, rilevano tutti i ricavi complessivamente conseguiti;
• per la determinazione dell’ammontare medio mensile dei ricavi occorre dividere l’importo complessivo dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva per il medesimo periodo;
• ai fini della verifica del “calo”, le imprese nate nel 2019 dovranno confrontare i ricavi conseguiti in tale esercizio con quelli conseguiti nel medesimo periodo nel 2021 (es. l’impresa nata il 1° ottobre 2019 effettuerà il confronto tra ottobre/novembre/dicembre 2019 e ottobre/novembre/dicembre 2021);
• le attività “nate” nel 2021, mancando la possibilità di effettuare un confronto con l’anno 2019, sono escluse dal contributo.

Carburante per autotrazione

Per la determinazione dei ricavi, vale lanozione di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.

Nel caso di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, in alternativa alla determinazione dei ricavi in base al TUIR, è possibile determinare la variabile secondo le modalità di cui all’art. 18, comma 10, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (ovvero al netto del costo riconosciuto al fornitore). In questo caso questo criterio dovrà essere utilizzato per la determinazione di tutte le variabili interessate dalla nozione di ricavi, compreso il “fatturato”, come già chiarito al punto precedente.

Presentazione istanza - peculiarità

Terminata la compilazione del modello di istanza, tramite le funzionalità messe a disposizione dal Mise, il soggetto richiedente è tenuto a scaricare il modulo in formato pdf, firmarlo digitalmente e ricaricarlo sul sistema.

Laddove necessario (per contributi superiori a 150mila euro) occorre altresì allegare autocertificazione per la richiesta della documentazione antimafia, resa secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero dedicata alla misura.

Ammissione al contributo

Al termine della finestra temporale per la presentazione delle istanze, il Ministero vaglierà quelle ammissibili e, nell’ambito delle stesse, provvederà a ripartire le risorse disponibili.

Il beneficio sarà iscritto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato direttamente da parte del MISE e verrà riconosciuto solo ad avvenuta verifica nel RNA dell’assenza del soggetto beneficiario nell’elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero (visura Deggendorf).

Ai fini di conoscere l’avvenuta ammissione al contributo, i soggetti richiedenti dovranno consultare il provvedimento cumulativo di concessione, che il MISE adotterà per tutti i soggetti beneficiari, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it).

Riferimenti normativi:

 

Questo documento fa parte del FocusSOSTEGNI 2022