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IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Bonus edilizi, divieto di cessione parziale da riferire alla singola rata annuale

di Marco Bomben | 23 Maggio 2022
Bonus edilizi, divieto di cessione parziale da riferire alla singola rata annuale

Superbonus e bonus edilizi tradizionali, cosa si intende per divieto di cessione “parziale” del credito? A chiarire la questione ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con due documenti di prassi pubblicati giovedì 19 maggio 2022. Nel dettaglio, il “driver” con riferimento al quale individuare le cessioni che non possono essere frazionate viene a coincidere con il singolo codice intervento. Inoltre, non si possono frazionare gli importi delle singole rate di detrazione, ma ciascuna rata annuale potrà essere oggetto di diversa successiva cessione o utilizzo in compensazione con F24.

Cessione parziale dei bonus edilizi con riferimento al singolo codice intervento

Con la Risposta ad interpello n. 279/E del 19 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate torna sul tormentato tema delle opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura nella particolare ipotesi in cui nell’ambito dello stesso cantiere vengano eseguiti diversi interventi agevolati con il Superbonus del 110%.

Nella fattispecie analizzata, un contribuente in procinto di effettuare:

  • un intervento "trainante": sostituzione con caldaia a condensazione,
  • e tre interventi "trainati": pannelli fotovoltaici, sistema di accumulo, colonnina di ricarica dei veicoli elettrici,

interrogava l’Amministrazione finanziaria circa la possibilità di procedere con cessioni frazionate dell’agevolazione spettante.

Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati (cfr. Circolare AdE n. 30/E/2020 ).

Nell’ambito del Superbonus al 110% ciò implica, in sostanza, che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull'involucro dell'edificio e interventi di riduzione del rischio sismico (interventi trainanti), nonché la sostituzione degli infissi e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (interventi trainati) il limite massimo di spesa ammesso sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali intervento.

In questi termini, a parere del Fisco deve ritenersi possibile cedere il solo credito “calcolato sul totale delle spese sostenute nell’anno per ciascuno degli interventi, così come contraddistinti dai codici indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione dell’opzione”.

Chiarendo che il divieto di cessione “parziale” va inteso con riferimento al singolo codice intervento viene quindi confermata l’interpretazione che, sulla scorta delle istruzioni al modello di comunicazione dell’opzione, era già stata adottata da molti professionisti. La precisazione è di estremo interesse in quanto consente la libera scelta del contribuente per ogni tipologia di intervento senza vincoli di sorta.

Potranno verificarsi allora diverse ipotesi:

  • se il contribuente intende optare per la fruizione del Superbonus in una modalità differente dalla detrazione per tutti gli interventi è sufficiente “inviare all’Agenzia delle Entrate quattro distinti moduli per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato”;
  • se, invece, il contribuente intende per alcuni interventi “fruire dell’agevolazione indicando la detrazione nella dichiarazione dei redditi, in relazione a tali interventi non dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modulo per la comunicazione della fruizione dell’agevolazione in una modalità alternativa alla fruizione”. Tale soluzione resta valida anche nel caso in cui uno stesso fornitore partecipi alla realizzazione di diversi interventi, dovendosi anche in tal caso considerare come riferimento le spese sostenute nell’anno per codice intervento.

Divieto di cessione parziale per le singole rate

Con la pubblicazione della FAQ del 19 maggio l’Agenzia conferma alcune anticipazioni circolate negli scorsi giorni in tema di divieto di cessione parziale e tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi “tradizionali”.

Si rammenta che il comma 1-quater dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020, introdotto in sede di conversione del decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022 ), ha stabilito che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

La norma, però, sin dal suo varo ha suscitato diverse perplessità e dubbi interpretativi rispetto a "quando" e "come" poter configurare una cessione come “parziale” e quando invece la stessa diventa “totale”.

Un primo chiarimento era stato fornito dal Ministro dell’Economia e delle finanze con la risposta al question time n. 3-02917 del 27 aprile scorso, precisando che la normativa vigente già consente, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere o di compensare le singole annualità di cui il credito si compone anche riferite al singolo beneficiario, purché la singola annualità non venga ulteriormente frazionata in un momento successivo.

Ad ufficializzare la precisazione la FAQ dell’Agenzia delle entrate volta ad esplicitare più chiaramente che il divieto di cessione parziale dei bonus edilizi si riferisce all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto (operativamente, a ciascuna rata annuale sarà infatti attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate).

Ne deriva che le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate mentre le altre rate potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione nel modello F24 (in tale eventualità anche in modo frazionato).

Un’ultima precisazione di rilevo riguarda la decorrenza delle nuove regole: esse si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Di conseguenza, tali crediti saranno caricati entro il 10 giugno 2022 e, quindi, nel rispetto delle consuete regole che prevedono il caricamento entro il giorno 10 del mese successivo.

Riferimenti normativi:

Questo documento fa parte del FocusBONUS 110%