La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11739 del 12 aprile 2022, ha affermato che, nel caso in cui l’agenzia di viaggio abbia ricevuto fatture per prestazioni di servizi per le quali sussiste l’obbligo di autofatturazione, la stessa è tenuta all’assolvimento del suddetto obbligo, ferma restando l’applicazione del regime speciale ai fini della determinazione della base imponibile sulle operazioni di vendita di pacchetti turistici in favore dei propri clienti, con il divieto di detrazione dell’IVA assolta.
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