La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3857 dell’8 febbraio 2022, ha affermato che, ai fini dell’applicazione del regime speciale, non è necessario che l’agenzia di viaggio acquisti preventivamente la titolarità del servizio turistico, essendo sufficiente che essa ne abbia acquisito la disponibilità anteriormente alla richiesta del cliente, come nel caso in cui l’agenzia abbia acquisito dalla struttura alberghiera il diritto di opzione temporanea sulle camere di albergo e sui servizi turistici ulteriori che, suo tramite, saranno erogabili ai clienti.
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