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IVA

Regime speciale delle agenzie di viaggio anche per i servizi turistici acquistati con opzione

di Marco Peirolo | 24 Febbraio 2022
Regime speciale delle agenzie di viaggio anche per i servizi turistici acquistati con opzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3857 dell’8 febbraio 2022, ha affermato che, ai fini dell’applicazione del regime speciale, non è necessario che l’agenzia di viaggio acquisti preventivamente la titolarità del servizio turistico, essendo sufficiente che essa ne abbia acquisito la disponibilità anteriormente alla richiesta del cliente, come nel caso in cui l’agenzia abbia acquisito dalla struttura alberghiera il diritto di opzione temporanea sulle camere di albergo e sui servizi turistici ulteriori che, suo tramite, saranno erogabili ai clienti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha confermato che per l'applicazione del regime speciale IVA alle agenzie di viaggio è sufficiente acquisire la disponibilità dei servizi turistici prima della richiesta del cliente.