In materia di IRAP, il mancato versamento dell’imposta che sia diretta conseguenza dell’omessa indicazione nella dichiarazione dell’importo effettivamente dovuto, integra solo ed unicamente un contegno di dichiarazione infedele, la cui sanzione, comminata nei modi e nei termini di cui all’art. 32, comma 2 , del D.Lgs. n. 446/1997, assorbe l’inevitabilmente conseguente mancato versamento dell’imposta effettivamente dovuta.
Tale principio è stato confermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 483 pubblicata l’11 gennaio 2022.
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