L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 855 del 22 dicembre 2021, ha ribadito che, in caso di esportazione di beni senza il passaggio della proprietà per essere lavorati e reimportati sotto forma di “prodotti compensatori”, la presunzione di cessione può essere superata con una “lista valorizzata” o con un documento di trasporto. In sede di reimportazione dei beni lavorati è dovuta l’IVA in dogana anche sul valore della lavorazione, ma la duplicazione dell’imposta relativa alla lavorazione, soggetta a reverse charge, può essere evitata adottando specifici rimedi.
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