L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 802/2021, ha chiarito che, anche a seguito dell’introduzione della nuova disciplina in vigore dal 1° luglio 2021, le vendite a distanza intracomunitarie di beni nei confronti di privati consumatori di altri Paesi UE rilevano ai fini della determinazione del plafond e del calcolo del presupposto del rimborso trimestrale. Tuttavia, i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza intracomunitarie, anche se dichiarano e versano l’IVA mediante il regime OSS, devono continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria se intendono avvalersi delle disposizioni in materia di plafond e di rimborso trimestrale.
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