In tema di opposizione al fermo amministrativo ed al preavviso di fermo per omesso pagamento di cartelle esattoriali, laddove venga contestata la regolarità della notifica delle predette cartelle, l’ente di riscossione ha l’onere di fornire la prova in giudizio. In caso contrario, gli atti impugnati saranno soggetti a declaratoria di nullità derivata atteso che non è possibile valutare la validità del titolo. Questo è il principio espresso dalla Sezione Tributaria della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 36263/2021, depositata in data 23 novembre 2021.
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