Premessa
La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha stabilito che in merito alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127) andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzano il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.
A seguito del maxi-emendamento al D.L. n. 146/2021 , che dopo l'approvazione del Senato è stato confermato dal Parlamento nella seduta del 14 dicembre 2021 che ha dato il via libera alla conversione in legge, la soppressione dell’esterometro è stata prorogata dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 (fermo restando il fatto che dal 1° luglio 2022 vi sarà l’obbligo, mentre già ad oggi vi è la facoltà di utilizzo della modalità elettronica).
Sul punto bisognerà ora attendere la pubblicazione in G.U. per l’ufficialità.
Si ricorda, poi, che allo scopo di dare attuazione a quanto contenuto nella Legge di Bilancio 2021, è stato pubblicato il 28 ottobre 2021 un apposito Provvedimento direttoriale.
Si ricorda che il Provvedimento del 28 ottobre 2021 ha stabilito che:
- in merito alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022 (considerata la proroga rispetto al precedente termine del 1° gennaio 2022), verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quello riferito alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa;
- quanto descritto nel punto che precede rimane facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Le fatture elettroniche emesse nei confronti di cessionari/committenti UE ovvero extra-UE
Riguardo alle fatture attive emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri, sia soggetti passivi IVA che consumatori finali (obbligo a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, considerata la proroga), il cedente/prestatore IVA italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:
- nel campo Codice destinatario i 7 caratteri “XXXXXXX”
- nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
- nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
- nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”
Per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.
Da quanto sopra si evince che il campo “IdCodice” non è soggetto a controlli di validità dal SdI, ma sia le specifiche tecniche, sia la Guida alla fatturazione elettronica aggiornata al 2 luglio 2021 non fanno riferimento ad un IdCodice standard, ma a quello identificativo della controparte fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici.
Gestione elettronica delle fatture passive soggette a reverse charge ovvero autofattura
A seguito dell’introduzione, con effetto 1° gennaio 2019, dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura in formato elettronica, l’Agenzia delle Entrate con diversi documenti di prassi ministeriale (si vedano le circolari n. 8/E/2018, n. 13/E/2018 e n. 14/E/2019) è intervenuta fornendo diversi chiarimenti in merito alla gestione del reverse charge e dell’autofattura.
Gestione elettronica del reverse charge e delle autofatture: regole generali
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Gestione del reverse charge
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La circolare n. 14/E/2019, che ha richiamato la precedente circolare n. 13/E/2018:
- ha ribadito che il reverse charge interno (operazioni di cui all’art. 17, commi 5 e 6, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972) può essere effettuato secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (si vedano: risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 nonché circolare n. 45/E del 19 ottobre del 2005), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione (soggetta a reverse charge), contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa;
- ha ribadito che per le fatture soggette a reverse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare il “nuovo” esterometro di cui all’art. 1 comma 3-bis D.Lgs. n. 127/2015. In base a quanto scritto ne discende che quanto chiarito in merito alle modalità di gestione del reverse charge interno non torna applicabile con riferimento ai rapporti con l’estero (ovvero reverse charge esterno). Ciò in considerazione del fatto che tali informazioni confluiscono nel “nuovo” esterometro (sul punto la circolare n. 14/E/2019 ha chiarito che “Nei casi di reverse charge esterno ... resta comunque fermo l’obbligo comunicativo di cui all’art. 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 (n.d.r. esterometro), salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SdI e quindi con le regole italiane”.
In tema di gestione del reverse charge interno si segnala che Assosoftware con risposta del 28 giugno 2019 (risposta che è frutto di un’interlocuzione avvenuta con l’Agenzia delle Entrate), richiamando la circolare n. 14/E/2019 ha chiarito che “... gli obblighi di legge si intendono adempiuti: • annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti che nel registro vendite; • integrando la fattura di acquisto con i dati necessari. L’integrazione della fattura di acquisto potrà avvenire, in alternativa: • materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all’integrazione; • producendo un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SDI. La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.”
Quindi, il contribuente per effettuare il reverse charge interno potrà stampare la fattura elettronica ricevuta e procedere (così come accadeva precedentemente all’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica) con l’integrazione sul cartaceo, ferma restando la doppia annotazione sul registro IVA vendite e acquisti.
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Gestione delle autofatture
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L’Agenzia delle Entrate in una FAQ (n. 35 del 27 novembre 2018 - pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate) ha chiarito che, dal 1° gennaio 2019, le autofatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al SDI, così come previsto, dal Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, con riferimento all’autofattura denuncia di cui all’art. 6, comma 8, lett. a), D.Lgs. n. 471/1997. In tale ipotesi la fattura elettronica viene inviata al SdI dall’emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E/2019 ha chiarito che, oltre all’autofattura per omaggi, vanno inviate al Sistema di Interscambio (c.d. SdI) anche le altre fattispecie di autofatture interne (con esclusione di quelle relative a servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia ricevuti da un soggetto extracomunitario non residente ovvero per cessioni di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia poste in essere da un non residente - art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 - infatti, per tali autofatture vi è l’obbligo di presentazione dell’esterometro fino al 31 dicembre 2021, fermo restando il fatto che tali autofatture potranno comunque essere emesse in formato elettronico al fine di far venire meno tale adempimento). Ciò in considerazione del fatto che le autofatture interne sono delle vere e proprie fatture e, quindi, vanno sempre inviate al SdI. Conseguentemente le autofatture, relative ad esempio le autofatture per acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero devono essere sempre inviate al SdI quali fatture elettroniche.
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L’Agenzia delle Entrate con alcune FAQ, pubblicate il 19 luglio 2019 sul proprio sito web (www.agenziaentrate.gov.it), in tema di reverse charge e autofattura ha chiarito che:
- in caso di emissione diautofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno (di cui all’art. 17, D.P.R. n. 633/1972), i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
- in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito IVA, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
- in ipotesi di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” (ricordando che in tali casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro IVA vendite);
- in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE, ecc.), in luogo dell’esterometro è possibile emettere un’autofattura elettronica compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito. Nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SDI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente).
Per le fatture emesse da cedenti/prestatori esteri nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi IVA in Italia le stesse andranno comunicate obbligatoriamente in formato elettronico (tramite SdI) dal 1° luglio 2022 (quindi, senza più possibilità di utilizzo della forma analogica con presentazione, poi, dell’esterometro - che dal 1° luglio 2022 sarà soppresso). Nulla cambia, invece, alla gestione delle casistiche di reverse charge interno le quali potranno continuare ad essere gestite come già oggi avviene.
Riferimenti normativi:
Esterometro: soppressione posticipata al 1° luglio 2022
di Stefano Setti | 15 Dicembre 2021
Come noto, la Legge di Bilancio 2021, con effetto 1° gennaio 2022, ha previsto la soppressione dell’esterometro. Al riguardo si evidenzia che per effetto del maxi-emendamento al D.L. n. 146/2021 (Decreto fiscale), approvato nei giorni scorsi dal Senato e ieri confermato dall'altro ramo del Parlamento che ha dato il via libera alla conversione in legge, le nuove regole per l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere sono state posticipate dal 1° gennaio al 1° luglio 2022. Per l'entrata in vigore delle modifiche si dovrà, però, attendere la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.
Premessa
La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha stabilito che in merito alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127) andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzano il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.
A seguito del maxi-emendamento al D.L. n. 146/2021 , che dopo l'approvazione del Senato è stato confermato dal Parlamento nella seduta del 14 dicembre 2021 che ha dato il via libera alla conversione in legge, la soppressione dell’esterometro è stata prorogata dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 (fermo restando il fatto che dal 1° luglio 2022 vi sarà l’obbligo, mentre già ad oggi vi è la facoltà di utilizzo della modalità elettronica).
Sul punto bisognerà ora attendere la pubblicazione in G.U. per l’ufficialità.
Si ricorda, poi, che allo scopo di dare attuazione a quanto contenuto nella Legge di Bilancio 2021, è stato pubblicato il 28 ottobre 2021 un apposito Provvedimento direttoriale.
Si ricorda che il Provvedimento del 28 ottobre 2021 ha stabilito che:
Le fatture elettroniche emesse nei confronti di cessionari/committenti UE ovvero extra-UE
Riguardo alle fatture attive emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri, sia soggetti passivi IVA che consumatori finali (obbligo a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, considerata la proroga), il cedente/prestatore IVA italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:
Per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.
Da quanto sopra si evince che il campo “IdCodice” non è soggetto a controlli di validità dal SdI, ma sia le specifiche tecniche, sia la Guida alla fatturazione elettronica aggiornata al 2 luglio 2021 non fanno riferimento ad un IdCodice standard, ma a quello identificativo della controparte fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici.
Gestione elettronica delle fatture passive soggette a reverse charge ovvero autofattura
A seguito dell’introduzione, con effetto 1° gennaio 2019, dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura in formato elettronica, l’Agenzia delle Entrate con diversi documenti di prassi ministeriale (si vedano le circolari n. 8/E/2018, n. 13/E/2018 e n. 14/E/2019) è intervenuta fornendo diversi chiarimenti in merito alla gestione del reverse charge e dell’autofattura.
Gestione elettronica del reverse charge e delle autofatture: regole generali
Gestione del reverse charge
La circolare n. 14/E/2019, che ha richiamato la precedente circolare n. 13/E/2018:
In tema di gestione del reverse charge interno si segnala che Assosoftware con risposta del 28 giugno 2019 (risposta che è frutto di un’interlocuzione avvenuta con l’Agenzia delle Entrate), richiamando la circolare n. 14/E/2019 ha chiarito che “... gli obblighi di legge si intendono adempiuti:
• annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti che nel registro vendite;
• integrando la fattura di acquisto con i dati necessari.
L’integrazione della fattura di acquisto potrà avvenire, in alternativa:
• materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all’integrazione;
• producendo un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SDI.
La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.”
Quindi, il contribuente per effettuare il reverse charge interno potrà stampare la fattura elettronica ricevuta e procedere (così come accadeva precedentemente all’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica) con l’integrazione sul cartaceo, ferma restando la doppia annotazione sul registro IVA vendite e acquisti.
Gestione delle autofatture
L’Agenzia delle Entrate in una FAQ (n. 35 del 27 novembre 2018 - pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate) ha chiarito che, dal 1° gennaio 2019, le autofatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al SDI, così come previsto, dal Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, con riferimento all’autofattura denuncia di cui all’art. 6, comma 8, lett. a), D.Lgs. n. 471/1997. In tale ipotesi la fattura elettronica viene inviata al SdI dall’emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E/2019 ha chiarito che, oltre all’autofattura per omaggi, vanno inviate al Sistema di Interscambio (c.d. SdI) anche le altre fattispecie di autofatture interne (con esclusione di quelle relative a servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia ricevuti da un soggetto extracomunitario non residente ovvero per cessioni di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia poste in essere da un non residente - art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 - infatti, per tali autofatture vi è l’obbligo di presentazione dell’esterometro fino al 31 dicembre 2021, fermo restando il fatto che tali autofatture potranno comunque essere emesse in formato elettronico al fine di far venire meno tale adempimento). Ciò in considerazione del fatto che le autofatture interne sono delle vere e proprie fatture e, quindi, vanno sempre inviate al SdI. Conseguentemente le autofatture, relative ad esempio le autofatture per acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero devono essere sempre inviate al SdI quali fatture elettroniche.
L’Agenzia delle Entrate con alcune FAQ, pubblicate il 19 luglio 2019 sul proprio sito web (www.agenziaentrate.gov.it), in tema di reverse charge e autofattura ha chiarito che:
Per le fatture emesse da cedenti/prestatori esteri nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi IVA in Italia le stesse andranno comunicate obbligatoriamente in formato elettronico (tramite SdI) dal 1° luglio 2022 (quindi, senza più possibilità di utilizzo della forma analogica con presentazione, poi, dell’esterometro - che dal 1° luglio 2022 sarà soppresso). Nulla cambia, invece, alla gestione delle casistiche di reverse charge interno le quali potranno continuare ad essere gestite come già oggi avviene.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Esterometro
Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2022
A partire da quando i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia devono essere trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio?
Dal 1° gennaio 2022.
Quando è stata prorogata la soppressione dell’esterometro?
Dal 1° gennaio al 1° luglio 2022.
Cosa ha stabilito il Provvedimento del 28 ottobre 2021 riguardo alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato?
Gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio.
Cosa deve riportare il cedente/prestatore IVA italiano nella fattura elettronica emessa in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri?
Nel campo Codice destinatario i 7 caratteri “XXXXXXX” nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”.
Cosa ha previsto la Legge di Bilancio 2021 riguardo alla soppressione dell’esterometro?
La Legge di Bilancio 2021, con effetto 1° gennaio 2022, ha previsto la soppressione dell’esterometro.