Ancora una volta si assiste ad uno spettacolo già visto, che vede disposizioni in materia di “fisco elettronico” essere introdotte, spesso con la previsione di un termine congruo per adattarsi alle nuove pretese dell’amministrazione finanziaria, per poi essere oggetto di rinvio in prossimità della scadenza.
Le motivazioni dei rinvii, vi è da dire, non sempre sono ascrivibili ad un reale o presunto problema dei contribuenti nel farsi trovare pronti; nel caso della fatturazione elettronica in ambito sanitario, infatti, per il quarto anno di fila è l’amministrazione finanziaria a dichiararsi impotente nel rispettare le richieste esigenze di tutela della privacy dei pazienti.
Andiamo nel seguito a riassumere le variazioni al calendario, premettendo che quanto segue discende da emendamenti che sono stati approvati dall'Aula del Senato e che, pertanto, con ogni probabilità troveranno accoglimento definitivo al termine del processo di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.
Corrispettivi trasmessi al sistema TS dal 2023
Un prima modifica in ambito corrispettivi, in via di introduzione, riguarda i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi.
L’art. 2, comma 6-quater, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, nella sua formulazione attuale, prevede che tali soggetti possano adempiere all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri (e quindi ivi inclusi quelli relativi a vendite “non Tessera Sanitaria”, quali la cessione di un occhiale da sole da parte di un ottico) al Sistema tessera sanitaria.
La trasmissione dei corrispettivi al sistema TS costituisce, ad oggi, una facoltà, e pertanto questi soggetti attualmente possono anche utilizzare un comune Registratore Telematico, con invio dei dati all’Agenzia delle Entrate.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, secondo il testo ora in vigore, la citata facoltà sarebbe divenuta un obbligo, ovvero questi soggetti avrebbero dovuto adempiere esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
Con emendamento approvato in Commissione Finanze del Senato, si vuole introdurre l’art. 12-bis al D.L. n. 146/2021 , che prevede che l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi elettronici esclusivamente al sistema Tessera Sanitaria posto in capo ai soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, venga posticipato di un anno, entrando pertanto in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, invece che dal 1° gennaio 2022 così come ora previsto.
Sistemi evoluti di incasso da luglio 2022
Secondo quanto previsto dall’attuale formulazione del comma 5-bis dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere dal 1° luglio 2021 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Con emendamento approvato in Commissione Finanze, si vuole introdurre l’art. 12-ter al D.L. n. 146/2021 , che prevede che la trasmissione dei corrispettivi elettronici possa essere effettuata tramite i sistemi evoluti di incasso a partire dal 1° luglio 2022, invece che dal 1° luglio 2021.
La proroga qui in esame altro non fa che prendere atto di una situazione di fatto, che vede come teoricamente possibile la trasmissione dei corrispettivi elettronici tramite sistemi evoluti di incasso già da alcuni mesi (luglio 2021), e tuttavia tali sistemi non sono ancora stati diffusi sul mercato.
Fattura analogica per prestazioni sanitarie anche per il 2022
Gli ormai noti problemi di privacy, sollevati dal Garante nel lontano 2018 con riferimento all’emissione di fatture in formato elettronico relative a prestazioni sanitarie, ancora non hanno trovato soluzione. Ciò rende necessario prorogare di un ulteriore anno il divieto di emissione di fattura in formato elettronico per le prestazioni i cui dati sono da inviare al Sistema TS.
Con emendamento approvato in Commissione Finanze, si vuole introdurre l’art. 12-quater al D.L. n. 146/2021 , che prevede che quanto previsto dall’art. 10-bis, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, valga per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, in luogo dei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.
Da quanto sopra discende che, anche per il 2022, resta in vigore il divieto di emissione di fattura elettronica con riferimento alle prestazioni sanitarie rese da soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, anche in caso di opposizione del paziente alla trasmissione dei dati. Tale divieto si estende anche alle cd. “fatture miste”, ovvero fatture che contengono prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche e, contestualmente, anche prestazioni diverse.
Esterometro sostituito da fattura elettronica da luglio 2022
Un ultimo rinvio riguarda la disposizione forse più temuta, ovvero quella che, come attualmente previsto dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, prevede che a partire dal 1° gennaio 2022 venga meno la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, sostituita da flussi di fatturazione elettronica.
Per quanto sopra, le operazioni attive intrattenute con soggetti non residenti dovranno essere documentate da fattura elettronica, da trasmettersi allo SDI nei termini ordinari; dal punto di vista delle operazioni passive intrattenute con soggetti non residenti, le stesse dovranno transitare dallo SDI per il tramite di documenti dedicati (TD17 per acquisto di servizi da soggetti esteri, UE o extra UE, TD18 per l’acquisto di beni intracomunitari, TD19 per le altre fattispecie di acquisti di beni previste dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).
Con emendamento approvato in Commissione Finanze, si vuole introdurre l’art. 14-ter al D.L. n. 146/2021 , che prevede che la comunicazione delle operazioni transfrontaliere resti in essere fino alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, e venga pertanto sostituita dai documenti elettronici a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, ovvero sei mesi dopo il termine attualmente previsto.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 1, comma 3-bis, art. 2, commi 5-bis e 6-quater
- D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 10-bis, comma 1, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2018, n. 136
- Emendamento interamente sostitutivo del Ddl n. 2426, di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
Esterometro, e-fatture e corrispettivi: tutti i rinvii del fisco elettronico
di Sandra Pennacini | 6 Dicembre 2021
Con una serie di emendamenti introdotti in sede di conversione in legge del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, il calendario del “fisco elettronico” viene ad essere nuovamente stravolto. Nel testo licenziato dal Senato il 2 dicembre scorso, che dovrà essere approvato in via definitiva anche dall'altro ramo del Parlamento, vengono rinviate di sei mesi le disposizioni in materia di esterometro sostituito dalla fatturazione elettronica, e viene esteso al 2022 il divieto di emissione di fattura elettronica da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al sistema Tessera Sanitaria. Ulteriori rinvii riguardano la trasmissione dei corrispettivi tramite i sistemi evoluti di incasso e, in ambito di professioni sanitarie, slitta di un anno la trasmissione dei corrispettivi esclusivamente per il tramite della piattaforma Tessera Sanitaria.
Premessa
Ancora una volta si assiste ad uno spettacolo già visto, che vede disposizioni in materia di “fisco elettronico” essere introdotte, spesso con la previsione di un termine congruo per adattarsi alle nuove pretese dell’amministrazione finanziaria, per poi essere oggetto di rinvio in prossimità della scadenza.
Le motivazioni dei rinvii, vi è da dire, non sempre sono ascrivibili ad un reale o presunto problema dei contribuenti nel farsi trovare pronti; nel caso della fatturazione elettronica in ambito sanitario, infatti, per il quarto anno di fila è l’amministrazione finanziaria a dichiararsi impotente nel rispettare le richieste esigenze di tutela della privacy dei pazienti.
Andiamo nel seguito a riassumere le variazioni al calendario, premettendo che quanto segue discende da emendamenti che sono stati approvati dall'Aula del Senato e che, pertanto, con ogni probabilità troveranno accoglimento definitivo al termine del processo di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.
Corrispettivi trasmessi al sistema TS dal 2023
Un prima modifica in ambito corrispettivi, in via di introduzione, riguarda i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi.
L’art. 2, comma 6-quater, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, nella sua formulazione attuale, prevede che tali soggetti possano adempiere all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri (e quindi ivi inclusi quelli relativi a vendite “non Tessera Sanitaria”, quali la cessione di un occhiale da sole da parte di un ottico) al Sistema tessera sanitaria.
La trasmissione dei corrispettivi al sistema TS costituisce, ad oggi, una facoltà, e pertanto questi soggetti attualmente possono anche utilizzare un comune Registratore Telematico, con invio dei dati all’Agenzia delle Entrate.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, secondo il testo ora in vigore, la citata facoltà sarebbe divenuta un obbligo, ovvero questi soggetti avrebbero dovuto adempiere esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
Con emendamento approvato in Commissione Finanze del Senato, si vuole introdurre l’art. 12-bis al D.L. n. 146/2021 , che prevede che l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi elettronici esclusivamente al sistema Tessera Sanitaria posto in capo ai soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, venga posticipato di un anno, entrando pertanto in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, invece che dal 1° gennaio 2022 così come ora previsto.
Sistemi evoluti di incasso da luglio 2022
Secondo quanto previsto dall’attuale formulazione del comma 5-bis dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere dal 1° luglio 2021 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Con emendamento approvato in Commissione Finanze, si vuole introdurre l’art. 12-ter al D.L. n. 146/2021 , che prevede che la trasmissione dei corrispettivi elettronici possa essere effettuata tramite i sistemi evoluti di incasso a partire dal 1° luglio 2022, invece che dal 1° luglio 2021.
La proroga qui in esame altro non fa che prendere atto di una situazione di fatto, che vede come teoricamente possibile la trasmissione dei corrispettivi elettronici tramite sistemi evoluti di incasso già da alcuni mesi (luglio 2021), e tuttavia tali sistemi non sono ancora stati diffusi sul mercato.
Fattura analogica per prestazioni sanitarie anche per il 2022
Gli ormai noti problemi di privacy, sollevati dal Garante nel lontano 2018 con riferimento all’emissione di fatture in formato elettronico relative a prestazioni sanitarie, ancora non hanno trovato soluzione. Ciò rende necessario prorogare di un ulteriore anno il divieto di emissione di fattura in formato elettronico per le prestazioni i cui dati sono da inviare al Sistema TS.
Con emendamento approvato in Commissione Finanze, si vuole introdurre l’art. 12-quater al D.L. n. 146/2021 , che prevede che quanto previsto dall’art. 10-bis, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, valga per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, in luogo dei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.
Da quanto sopra discende che, anche per il 2022, resta in vigore il divieto di emissione di fattura elettronica con riferimento alle prestazioni sanitarie rese da soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, anche in caso di opposizione del paziente alla trasmissione dei dati. Tale divieto si estende anche alle cd. “fatture miste”, ovvero fatture che contengono prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche e, contestualmente, anche prestazioni diverse.
Esterometro sostituito da fattura elettronica da luglio 2022
Un ultimo rinvio riguarda la disposizione forse più temuta, ovvero quella che, come attualmente previsto dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, prevede che a partire dal 1° gennaio 2022 venga meno la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, sostituita da flussi di fatturazione elettronica.
Per quanto sopra, le operazioni attive intrattenute con soggetti non residenti dovranno essere documentate da fattura elettronica, da trasmettersi allo SDI nei termini ordinari; dal punto di vista delle operazioni passive intrattenute con soggetti non residenti, le stesse dovranno transitare dallo SDI per il tramite di documenti dedicati (TD17 per acquisto di servizi da soggetti esteri, UE o extra UE, TD18 per l’acquisto di beni intracomunitari, TD19 per le altre fattispecie di acquisti di beni previste dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).
Con emendamento approvato in Commissione Finanze, si vuole introdurre l’art. 14-ter al D.L. n. 146/2021 , che prevede che la comunicazione delle operazioni transfrontaliere resti in essere fino alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, e venga pertanto sostituita dai documenti elettronici a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, ovvero sei mesi dopo il termine attualmente previsto.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Sistema tessera sanitariaEsterometroFattura elettronica
Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2022
Quali sono le principali disposizioni in materia di 'fisco elettronico' che sono state oggetto di rinvio?
Le principali disposizioni riguardano l'esterometro sostituito dalla fatturazione elettronica, il divieto di emissione di fattura elettronica da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al sistema Tessera Sanitaria, la trasmissione dei corrispettivi tramite i sistemi evoluti di incasso e la trasmissione dei corrispettivi esclusivamente per il tramite della piattaforma Tessera Sanitaria.
Per quale motivo l'amministrazione finanziaria si è dichiarata impotente nel rispettare le esigenze di tutela della privacy dei pazienti riguardo alla fatturazione elettronica in ambito sanitario?
L'amministrazione finanziaria si è dichiarata impotente nel rispettare le esigenze di tutela della privacy dei pazienti riguardo alla fatturazione elettronica in ambito sanitario perché, anche dopo quattro anni, i sistemi evoluti di incasso previsti non sono ancora stati diffusi sul mercato.
Quali sono le principali modifiche introdotte in ambito corrispettivi e quando dovrebbero entrare in vigore?
Le principali modifiche introdotte in ambito corrispettivi riguardano l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante memorizzazione elettronica al Sistema tessera sanitaria, e dovrebbero entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, invece che dal 1° gennaio 2022 così come attualmente previsto.
Quali sono i rinvii riguardanti la trasmissione dei corrispettivi tramite i sistemi evoluti di incasso e la trasmissione dei corrispettivi esclusivamente per il tramite della piattaforma Tessera Sanitaria?
I rinvii riguardano il fatto che la trasmissione dei corrispettivi tramite i sistemi evoluti di incasso può essere effettuata a partire dal 1° luglio 2022, anziché dal 1° luglio 2021; inoltre, la trasmissione dei corrispettivi esclusivamente per il tramite della piattaforma Tessera Sanitaria è stata posticipata di un anno, entrando in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, invece che dal 1° gennaio 2022 come attualmente previsto.
Quali sono i periodi di imposta per i quali è stato prorogato il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie?
Il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie è stato prorogato per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, anziché per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 come attualmente previsto.