L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 793 del 25 novembre 2021, ha chiarito che la cessione di beni tramite incaricati alla vendita rientra nel “commercio elettronico indiretto” se il rapporto contrattuale interviene esclusivamente tra il cedente e il cessionario. Agli effetti dell’IVA, ciò implica che il cedente non è tenuto a documentare i corrispettivi né tramite fattura - salvo l’eventuale richiesta del cessionario in tal senso - né per mezzo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
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