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Definizione delle liti pendenti: rientra la cartella se impugnata per motivi attinenti al merito

di Diego De Gaetano | 6 Dicembre 2021
Definizione delle liti pendenti: rientra la cartella se impugnata per motivi attinenti al merito

La definizione agevolata, secondo l’ordinanza n. 35136 del 18 novembre 2021 della Cassazione, è possibile anche per le liti fiscali riguardanti l’impugnazione di cartelle di pagamento emesse in seguito alla liquidazione automatizzata, ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, se essa rappresenta il primo atto della pretesa tributaria (“atto impositivo”) e se i motivi d’impugnazione rivolti all’Agenzia delle Entrate sono relativi proprio al merito della pretesa.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il D.L. n. 119/2018 introduce la Rottamazione liti per atti non definitivi alla data del 24 ottobre 2018, coinvolgendo l'Agenzia delle Entrate e definendo le liti pendenti con ricorso introduttivo notificato alla controparte. La Cassazione chiarisce che le cartelle di pagamento conseguenti al controllo automatizzato possono essere definite in forma agevolata se rappresentano il primo atto con il quale la pretesa è stata comunicata al contribuente e se i motivi d'impugnazione sono relativi al merito della pretesa.