Con l’art. 2, comma 1 , del decreto-legge “Sostegni-bis” n. 73 del 25 maggio 2021 , convertito con modificazioni in legge n. 106 del 23 luglio 2021, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 140 milioni di euro.
Con il decreto MISE datato 9 settembre, ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 7 ottobre 2021, sono stati puntualmente individuate le misure attuative relative all’utilizzo di tale fondo, che consistono nel riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto, destinato alle discoteche ed ad altre attività, identificate mediante codice ATECO, che siano state obbligate alla chiusura per almeno 100 giorni nell’intervallo di tempo intercorrente dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione in legge del D.L. n. 73/2021 , ovvero il 25 luglio 2021, a causa delle misure restrittive anti Covid-19.
Andiamo nel seguito ad esaminare i soggetti beneficiari del nuovo contributo, le condizioni di accesso e l’ammontare che verrà riconosciuto.
CFP attività chiuse: beneficiari
Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse verrà riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto a favore dei seguenti beneficiari, esercenti attività di impresa, arte e professione, residenti o stabiliti nello Stato:
- Contribuenti che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 105/2021 ) svolgono come attività prevalente (come da comunicazione all’Agenzia delle Entrate con modelli AA7/AA9) l’attività identificata dal codice ATECO 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili.
A questa categoria di beneficiari sono destinati in via prioritaria 20 milioni di euro dei 140 milioni di stanziamento complessivo.
- Contribuenti che alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021 ) svolgono come attività prevalente (come da comunicazione all’Agenzia delle Entrate con modelli AA7/AA9) una delle attività identificate da codice ATECO come da allegato 1 al decreto 9 settembre 2021:
- 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
- 49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
- 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
- 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
- 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
- 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
- 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
- 85.52.01 Corsi di danza
- 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
- 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
- 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- 91.02.00 Attività di musei
- 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
- 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
- 93.11.10 Gestione di stadi
- 93.11.20 Gestione di piscine
- 93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
- 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
- 93.13 Gestione di palestre
- 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici
- 93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
- 93.29.30 Sale giochi e biliardi
- 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
- 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico
- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
A condizione che l’attività sia rimasta chiusa per almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 106/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021 ).
Sono esclusi dalla misura gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR e i soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e holding).
CFP attività chiuse: ammontare
Il contributo a fondo perduto “attività chiuse” è caratterizzato dal fatto che l’aiuto sarà concesso nei limiti della dotazione finanziaria prevista.
L’art. 5 del decreto MISE prevede che al termine finale di presentazione delle necessarie istanze telematiche si porranno a confronto le richieste con le disponibilità, e si procederà al riparto delle somme disponibili, secondo criteri di assegnazione stabiliti come segue:
- riparto, in egual misura, di 20 milioni di euro tra i beneficiari “prioritari”, ovvero le discoteche e similari, con limite massimo di contributo pari a 25 milioni di euro;
- i residui 120 milioni di euro (più eventuali somme che dovessero residuare dalla quota parte assegnata in via prioritaria alle discoteche) saranno ripartiti tra gli altri beneficiari di cui all’allegato 1 al decreto (tra i quali figurano nuovamente le discoteche e similari), secondo i seguenti criteri, basati sull’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel periodo di imposta 2019:
a) 3.000 euro a favore dei soggetti con ricavi o compensi fino a 400mila euro;
b) 7.500 euro a favore dei soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro ma entro 1 milione di euro;
c) 12.000 euro a favore dei soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.
Se il soggetto richiedente è di nuova costituzione, e pertanto non dispone del riferimento ai ricavi / compensi dell’esercizio 2019, il contributo sarà riconosciuto nella misura minima, ovvero 3.000 euro.
Se le somme stanziate non risulteranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste, le somme suddivise secondo i criteri di cui al punto 2) sovra riportato saranno oggetto di ulteriore riparto come segue: a tutti i contribuenti ammessi al beneficio sarà riconosciuto un contributo base di 3.000 euro, cui si sommeranno le somme residue, suddivise in proporzione alle fasce di ricavi o compensi.
Ciò significa che a favore di tutte le attività ammesse al beneficio sarà riconosciuto, come minimo, un contributo pari a 3.000 euro.
CFP attività chiuse: ulteriori caratteristiche
Il contributo a fondo perduto “attività chiuse” è fiscalmente neutro:
- non concorre alla base imponibile ai fini delle imposte dirette;
- non concorre alla base imponibile IRAP;
- è irrilevante ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto sopra, il contributo non può essere fruito dai contribuenti già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, salvo deroga concessa alle micro e piccole imprese che non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (non ancora rimborsati) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora soggette a un piano di ristrutturazione).
L’art. 6 del decreto MISE, comma 4, prevede che il contributo venga corrisposto mediante accreditamento diretto su conto corrente bancario o postale. Parrebbe quindi esclusa la possibilità di fruizione in compensazione con modello F24.
CFP attività chiuse: istanza
Per accedere al contributo a fondo perduto attività chiuse i contribuenti interessati dovranno presentare istanza telematica, direttamente o per il tramite di un intermediario di cui all’art. 3 comma 3, D.P.R. n. 322/1998, delegato all’accesso al Cassetto Fiscale.
Le modalità operative saranno definite solo in seguito, con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Riferimenti normativi:
Contributo a fondo perduto attività chiuse: in Gazzetta le disposizioni attuative
di Sandra Pennacini | 11 Ottobre 2021
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, datato 9 settembre 2021, che stabilisce le modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche istituito dall’art. 2 del decreto "Sostegni-bis" (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021). In favore delle attività danneggiate nel corso del 2021 dalle restrizioni imposte al fine di contenere il contagio da Covid-19, sono stati previsti nuovi contribuiti a fondo perduto. Beneficiano della misura le discoteche ed anche ulteriori attività specificatamente individuate dal decreto, se chiuse per almeno 100 giorni.
Premessa
Con l’art. 2, comma 1 , del decreto-legge “Sostegni-bis” n. 73 del 25 maggio 2021 , convertito con modificazioni in legge n. 106 del 23 luglio 2021, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 140 milioni di euro.
Con il decreto MISE datato 9 settembre, ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 7 ottobre 2021, sono stati puntualmente individuate le misure attuative relative all’utilizzo di tale fondo, che consistono nel riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto, destinato alle discoteche ed ad altre attività, identificate mediante codice ATECO, che siano state obbligate alla chiusura per almeno 100 giorni nell’intervallo di tempo intercorrente dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione in legge del D.L. n. 73/2021 , ovvero il 25 luglio 2021, a causa delle misure restrittive anti Covid-19.
Andiamo nel seguito ad esaminare i soggetti beneficiari del nuovo contributo, le condizioni di accesso e l’ammontare che verrà riconosciuto.
CFP attività chiuse: beneficiari
Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse verrà riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto a favore dei seguenti beneficiari, esercenti attività di impresa, arte e professione, residenti o stabiliti nello Stato:
A questa categoria di beneficiari sono destinati in via prioritaria 20 milioni di euro dei 140 milioni di stanziamento complessivo.
A condizione che l’attività sia rimasta chiusa per almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 106/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021 ).
Sono esclusi dalla misura gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR e i soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e holding).
CFP attività chiuse: ammontare
Il contributo a fondo perduto “attività chiuse” è caratterizzato dal fatto che l’aiuto sarà concesso nei limiti della dotazione finanziaria prevista.
L’art. 5 del decreto MISE prevede che al termine finale di presentazione delle necessarie istanze telematiche si porranno a confronto le richieste con le disponibilità, e si procederà al riparto delle somme disponibili, secondo criteri di assegnazione stabiliti come segue:
a) 3.000 euro a favore dei soggetti con ricavi o compensi fino a 400mila euro;
b) 7.500 euro a favore dei soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro ma entro 1 milione di euro;
c) 12.000 euro a favore dei soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.
Se il soggetto richiedente è di nuova costituzione, e pertanto non dispone del riferimento ai ricavi / compensi dell’esercizio 2019, il contributo sarà riconosciuto nella misura minima, ovvero 3.000 euro.
Se le somme stanziate non risulteranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste, le somme suddivise secondo i criteri di cui al punto 2) sovra riportato saranno oggetto di ulteriore riparto come segue: a tutti i contribuenti ammessi al beneficio sarà riconosciuto un contributo base di 3.000 euro, cui si sommeranno le somme residue, suddivise in proporzione alle fasce di ricavi o compensi.
Ciò significa che a favore di tutte le attività ammesse al beneficio sarà riconosciuto, come minimo, un contributo pari a 3.000 euro.
CFP attività chiuse: ulteriori caratteristiche
Il contributo a fondo perduto “attività chiuse” è fiscalmente neutro:
Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto sopra, il contributo non può essere fruito dai contribuenti già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, salvo deroga concessa alle micro e piccole imprese che non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (non ancora rimborsati) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora soggette a un piano di ristrutturazione).
L’art. 6 del decreto MISE, comma 4, prevede che il contributo venga corrisposto mediante accreditamento diretto su conto corrente bancario o postale. Parrebbe quindi esclusa la possibilità di fruizione in compensazione con modello F24.
CFP attività chiuse: istanza
Per accedere al contributo a fondo perduto attività chiuse i contribuenti interessati dovranno presentare istanza telematica, direttamente o per il tramite di un intermediario di cui all’art. 3 comma 3, D.P.R. n. 322/1998, delegato all’accesso al Cassetto Fiscale.
Le modalità operative saranno definite solo in seguito, con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Riferimenti normativi:
Questo documento fa parte del FocusSOSTEGNI 2021
Quando è stato istituito il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse e con che dotazione?
Con l’art. 2, comma 1 , del decreto-legge “Sostegni-bis” n. 73 del 25 maggio 2021 , convertito con modificazioni in legge n. 106 del 23 luglio 2021, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 140 milioni di euro.
Cosa è stato specificato con il decreto MISE datato 9 settembre 2021?
Con il decreto MISE datato 9 settembre 2021, sono state puntualmente individuate le misure attuative relative all’utilizzo di tale fondo, che consistono nel riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto, destinato alle discoteche ed ad altre attività, identificate mediante codice ATECO, che siano state obbligate alla chiusura per almeno 100 giorni nell’intervallo di tempo intercorrente dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione in legge del D.L. n. 73/2021 , ovvero il 25 luglio 2021, a causa delle misure restrittive anti Covid-19.
Chi sono i beneficiari del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse?
Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse verrà riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto a favore dei seguenti beneficiari, esercenti attività di impresa, arte e professione, residenti o stabiliti nello Stato.
Quali criteri vengono stabiliti per il riparto delle somme disponibili per il contributo a fondo perduto per le attività chiuse?
I criteri di assegnazione prevedono un riparto, in egual misura, di 20 milioni di euro tra i beneficiari “prioritari” e il riparto dei residui 120 milioni di euro tra gli altri beneficiari secondo criteri basati sull’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel periodo di imposta 2019.
Come possono accedere i contribuenti interessati al contributo a fondo perduto per attività chiuse?
I contribuenti interessati dovranno presentare istanza telematica, direttamente o per il tramite di un intermediario delegato all’accesso al Cassetto Fiscale. Le modalità operative saranno definite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.