Con ordinanza n. 25530 pubblicata il 21 settembre scorso, la 6a sezione Civile della Corte di Cassazione conferma che non può configurarsi responsabilità solidale dell’amministratore e/o del liquidatore nell’obbligazione tributaria di una società di capitali in relazione al pagamento delle imposte da questa evase. L’autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica infatti l’esclusiva imputabilità alla società dell’attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati