Il mancato rispetto del termine di 90 giorni, per la risposta all’interpello disapplicativo in tema di società di comodo ex art. 37-bis, comma 8, D.P.R n. 600/1973, non comporta la formazione del silenzio assenso e la conseguente preclusione per l’Ufficio di procedere all’adozione dell’avviso di accertamento in quanto non si rinviene la tipizzazione di un’ipotesi di silenzio assenso in caso di mancata risposta dell’Amministrazione finanziaria nel termine previsto dall’art. 1, D.M. n. 259/1998.
Quanto premesso è stato confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 20011 del 14 luglio 2021.
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