In via generale secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 83/2021, di recepimento della Direttiva UE n. 2455/2017, i soggetti che optano per l’OSS (One Stop Shop) ovvero per lo IOSS (Import One Stop Shop) - in tema di vendite a distanza ovvero servizi digitali - sono dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972, quindi, dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA, ciò in considerazione del fatto che il tutto confluirà nelle dichiarazioni IVA OSS ovvero IOSS. Fermo restando il fatto che il fornitore dovrà conservare per almeno 10 anni la documentazione attestante l’operazione originaria. Tale obbligo torna applicabile anche con riferimento alle interfacce elettroniche che facilitano, in determinati casi, le vendite a distanza.
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