Ai fini dell’esclusione del diritto alla detrazione non è sufficiente invocare l’antieconomicità del costo. Questa deve essere manifesta e macroscopica, tale da assumere rilievo indiziario di non verità sulla fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA. Così ha stabilito la Quinta Sezione Civile con ordinanza n. 19212/2021 pubblicata il 7 luglio 2021.
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