L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 491 del 20 luglio 2021, ha chiarito che nel caso in cui nelle fatture elettroniche siano addebitati dei corrispettivi sia soggetti ad IVA che esclusi (se superiori a 77,47 euro) si deve applicare l’imposta di bollo di 2 euro. Tale regola generale torna applicabile anche in presenza di spese anticipate in nome e per conto del cliente escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972. Nella particolare ipotesi in cui, per legge, le somme anticipate in nome e per conto del cliente riguardino tributi dovuti da quest’ultimo (si pensi ad esempio: imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo e contributo unificato), può applicarsi l’art. 5 dell’Allegato B - Tabella del D.P.R. n. 642/1972, che esenta dall’imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione e al rimborso di tributi, contributi ed entrate extratributarie dello Stato.
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