Commento
IVA, IMMOBILI

Cessioni di fabbricati: i presupposti per la separazione delle attività ai fini IVA

di Nicola Forte | 22 Luglio 2021
Cessioni di fabbricati: i presupposti per la separazione delle attività ai fini IVA

Le società di gestione immobiliare, che effettuano la compravendita di immobili, possono separare le operazioni esenti da quelle imponibili anche se esercitano un’unica attività e posseggono un solo codice ATECO. Tuttavia, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 le attività devono essere tra loro distinte e obiettivamente autonome. Nell’ambito immobiliare la separazione non può essere fondata esclusivamente sul regime IVA di esenzione o imponibilità applicato all’operazione, ma anche sulla categoria catastale del fabbricato avente natura abitativa, o strumentale per natura. Il principio è stato espresso dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E del 2013 e ribadito recentemente con la Risposta all’istanza di interpello n. 471/2021.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'art. 36, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce il principio di unitarietà per le operazioni IVA, con alcune deroghe consentite. L'Agenzia delle Entrate fornisce orientamenti in merito.