Le società di gestione immobiliare, che effettuano la compravendita di immobili, possono separare le operazioni esenti da quelle imponibili anche se esercitano un’unica attività e posseggono un solo codice ATECO. Tuttavia, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 le attività devono essere tra loro distinte e obiettivamente autonome. Nell’ambito immobiliare la separazione non può essere fondata esclusivamente sul regime IVA di esenzione o imponibilità applicato all’operazione, ma anche sulla categoria catastale del fabbricato avente natura abitativa, o strumentale per natura. Il principio è stato espresso dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E del 2013 e ribadito recentemente con la Risposta all’istanza di interpello n. 471/2021.
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