L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 8 del 22 giugno 2021, ha fornito chiarimenti sull’ambito applicativo della presunzione di distruzione prevista per i beni ceduti gratuitamente per finalità di solidarietà sociale, precisando che la condizione relativa alla presenza di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo è riferita ai beni non idonei alla commercializzazione e che il donante conserva il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte.
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