L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 393/2021, ha chiarito che l’erronea applicazione dell’IVA mediate il meccanismo del reverse charge, anziché in base al regime ordinario, non preclude al soggetto non residente il diritto ad ottenere il rimborso dell’imposta assolta in Italia mediante il “portale elettronico”, restando in ogni caso fermo, per il cessionario, il diritto alla detrazione dell’imposta erroneamente assolta con l’inversione contabile.
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