Non è consentita la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare: in tale situazione, infatti, le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione. L’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 302, del 28 aprile 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di procedura concorsuale e divieto di compensazione dei crediti della massa fallimentare con i debiti del fallito.
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