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IVA

Penalità: quando scatta l’esclusione IVA

di Stefano Setti | 12 Maggio 2021
Penalità: quando scatta l’esclusione IVA

Così come disciplinato dall’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 le somme dovute dal cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi contrattuali non configurano corrispettivi di cessioni di beni o prestazioni di servizi e, quindi, sono escluse da IVA, per carenza del presupposto oggettivo. Invece, l’IVA andrà applicata in presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, nei casi in cui le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo di un servizio (ovvero bene) individuabile fornito nell’ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da prestazioni sinallagmatiche.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che le penalità per irregolarità contrattuali non concorrono alla base imponibile dell'IVA, mentre l'IVA si applica solo se c'è un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.