Così come stabilito dall’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, il cessionario o committente che non ha ricevuto la fattura entro 4 mesi dalla di effettuazione dell’operazione è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di euro 250, salvo che provveda entro i successivi 30 giorni a presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, un documento in duplice esemplare (autofattura) dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati