Cedolare secca, immobili calamitati: aliquota ridotta solo per i contratti a canone concordato
L’art. 1, comma 6, della Legge di Bilancio 2020 ha fissato al 10% l’aliquota della cedolare secca sui contratti a canone concordato, intervenendo direttamente sull’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2011, che disciplina la cedolare secca sulle locazioni.
Per eliminare ogni dubbio sulla possibilità di applicare l’aliquota ridotta anche agli immobili calamitati, l’art. 4, comma 3-nonies, del D.L. n. 162/2019 (c.d. Decreto “Milleproroghe”) ha modificato l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 47/2014, disponendo che:
- l’aliquota della cedolare secca del 10% si applica anche ai contratti di locazione stipulati in Comuni per i quali sia stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;
- per l’anno 2020, l’aliquota ridotta si applica limitatamente ai Comuni sopra individuati con popolazione fino a 10.000 abitanti.
Con l'aggiornamento del 26 aprile 2021, nel Quadro RB, sono stati apportati gli aggiornamenti sull’aliquota agevolata applicabile alle locazioni con opzione per la cedolare secca nei casi sopra individuati, nonché per gli immobili nelle zone rosse interessate da eventi sismici.
Da rilevare, tuttavia, che:
- sebbene la norma (art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 47/2014) non contenga alcun riferimento ai soli contratti “a canone concordato”, lasciando spazio ad un’interpretazione estensiva per cui tutti i contratti stipulati in tali Comuni (e non solo quelli a canone concordato) potrebbero beneficiare dell’aliquota ridotta,
- le istruzioni al modello dichiarativo sono chiare nel circoscrivere il beneficio ai soli contratti a canone concordato.
Con la correzione del modello ministeriale, pertanto, l’Agenzia delle Entrate ribadisce l’orientamento interpretativo “poco elastico” già riportato con la precedente circolare 12/E/2016 e DRE Lombardia n. 904-355/2018, pur in contrasto con il tenore letterale della norma di riferimento.
Sempre in materia di cedolare secca, di rilevo la modifica alle istruzioni per la compilazione del rigo LC2 che recepiscono ora l’innalzamento della misura dell’acconto dal 95% al 100% dell’importo storico.
La Legge di Bilancio 2021, infatti, portato al 100% l’importo dell’acconto da versare a decorrere dal 2021. Resta fermo che il pagamento dello stesso, da eseguire se la cedolare per l’anno precedente supera i 51,65 euro, va effettuato:
- in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro
- in due rate, se l’importo è superiore a 257,52 euro:
- la prima, pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto, entro il 30 giugno
- la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.
Le novità in materia di oneri detraibili
Importanti aggiornamenti anche con riferimento alle detrazioni per oneri, alla luce delle restrizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2020. A partire dai modelli dichiarativi presentati quest’anno, infatti, la misura degli oneri detraibili del 19% deve essere parametrata in relazione all’entità del reddito complessivo del contribuente.
Le istruzioni al rigo RN13, pertanto, sono state implementate dall’Agenzia con una esemplificazione degli elementi da considerare per una corretta quantificazione della detrazione effettivamente spettante.
In tal senso, interessante la precisazione per cui il reddito di riferimento da considerare per le detrazioni fiscali è quello indicato al rigo RN1, comprensivo dei redditi fondiari e diversi assoggettati a cedolare secca e del reddito d’impresa e di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario, da calcolare al netto della deduzione per abitazione principale (rigo RN2) ed al lordo della somma tra l’importo relativo al rendimento nozionale ACE di spettanza dell’imprenditore che viene utilizzato nel modello Redditi 2021 in diminuzione del reddito complessivo e la quota dedotta dalle società partecipate beneficiarie della deduzione (rigo RS37, colonna 14):
Reddito di riferimento= RN col. 1 – RN2 + RS37 col. 14
Ulteriori correzioni riguardano, inoltre:
- le istruzioni al quadro RC, con diverse precisazioni sulle agevolazioni applicabili a docenti e ricercatori;
- la previsione della possibilità di indicare la detrazione IRPEF del 50%, relativa agli investimenti in Start up innovative e PMI innovative. Per accogliere la novità introdotta dall’art. 38 del Decreto “Rilancio” sono state aggiornate, quindi, le istruzioni alla compilazione del rigo RP80, alle colonne 4 e 5.
Invariati termini e modalità di presentazione
Se numerose sono state le modifiche necessarie ad ovviare alla mancata implementazione delle novità fiscali per il periodo d’imposta 2020 nulla cambia, anche a seguito all’aggiornamento, per quanto riguarda termini e modalità di invio del modello.
I contribuenti dovranno presentare il modello Redditi PF 2021, in via telematica, entro il 30 novembre 2021, secondo una delle seguenti modalità:
- direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).
Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza; la dichiarazione “tardiva” può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta pari a euro 25 (258 x 1/10); diversamente, la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera “omessa”.
Chi può presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali potrà farlo, invece, il 3 maggio (il 2 cade di domenica) e il 30 giugno 2021. Tale facoltà è riservata ai contribuenti che:
- pur avendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare tale modello;
- pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
La consegna cartacea avviene presso gli uffici postali. Questi hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta, da conservare quale prova dell’avvenuta presentazione, per ogni dichiarazione consegnata allo sportello. La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l’importo degli eventuali acconti d’imposta da pagare nel 2021.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, comma 2;
- D.L. 28 marzo 2014, n. 47, art. 9, commi 2-bis e 2.bis1;
- Agenzia delle Entrate, circolare 8 aprile 2016, n. 12/E;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 6, 629, 679 e 680;
- D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, art. 4, comma 3-nonies;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 38;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- Agenzia delle Entrate, Aggiornamento delle istruzioni del modello REDDITI PF/2021 26 aprile 2021.
Aggiornamento istruzioni Redditi PF 2021: novità per contratti di locazione e oneri detraibili
di Marco Bomben | 5 Maggio 2021
Con l'aggiornamento datato 26 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha modificato i tre fascicoli che compongono il modello Redditi PF 2021, riferito al periodo d’imposta 2020, nonché le relative istruzioni. Tra le diverse novità si segnalano gli aggiornamenti delle istruzioni al quadro RB, in materia di aliquota agevolata applicabile alle locazioni a canone concordato in specifiche casistiche (eventi sismici e calamità naturali nei 5 anni antecedenti al 2014) e al quadro RP ove è stata inserita la possibilità, prima negata, di indicare la detrazione IRPEF del 50% per gli investimenti in Start up e PMI innovative.
Cedolare secca, immobili calamitati: aliquota ridotta solo per i contratti a canone concordato
L’art. 1, comma 6, della Legge di Bilancio 2020 ha fissato al 10% l’aliquota della cedolare secca sui contratti a canone concordato, intervenendo direttamente sull’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2011, che disciplina la cedolare secca sulle locazioni.
Per eliminare ogni dubbio sulla possibilità di applicare l’aliquota ridotta anche agli immobili calamitati, l’art. 4, comma 3-nonies, del D.L. n. 162/2019 (c.d. Decreto “Milleproroghe”) ha modificato l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 47/2014, disponendo che:
Con l'aggiornamento del 26 aprile 2021, nel Quadro RB, sono stati apportati gli aggiornamenti sull’aliquota agevolata applicabile alle locazioni con opzione per la cedolare secca nei casi sopra individuati, nonché per gli immobili nelle zone rosse interessate da eventi sismici.
Da rilevare, tuttavia, che:
Con la correzione del modello ministeriale, pertanto, l’Agenzia delle Entrate ribadisce l’orientamento interpretativo “poco elastico” già riportato con la precedente circolare 12/E/2016 e DRE Lombardia n. 904-355/2018, pur in contrasto con il tenore letterale della norma di riferimento.
Sempre in materia di cedolare secca, di rilevo la modifica alle istruzioni per la compilazione del rigo LC2 che recepiscono ora l’innalzamento della misura dell’acconto dal 95% al 100% dell’importo storico.
La Legge di Bilancio 2021, infatti, portato al 100% l’importo dell’acconto da versare a decorrere dal 2021. Resta fermo che il pagamento dello stesso, da eseguire se la cedolare per l’anno precedente supera i 51,65 euro, va effettuato:
Le novità in materia di oneri detraibili
Importanti aggiornamenti anche con riferimento alle detrazioni per oneri, alla luce delle restrizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2020. A partire dai modelli dichiarativi presentati quest’anno, infatti, la misura degli oneri detraibili del 19% deve essere parametrata in relazione all’entità del reddito complessivo del contribuente.
Le istruzioni al rigo RN13, pertanto, sono state implementate dall’Agenzia con una esemplificazione degli elementi da considerare per una corretta quantificazione della detrazione effettivamente spettante.
In tal senso, interessante la precisazione per cui il reddito di riferimento da considerare per le detrazioni fiscali è quello indicato al rigo RN1, comprensivo dei redditi fondiari e diversi assoggettati a cedolare secca e del reddito d’impresa e di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario, da calcolare al netto della deduzione per abitazione principale (rigo RN2) ed al lordo della somma tra l’importo relativo al rendimento nozionale ACE di spettanza dell’imprenditore che viene utilizzato nel modello Redditi 2021 in diminuzione del reddito complessivo e la quota dedotta dalle società partecipate beneficiarie della deduzione (rigo RS37, colonna 14):
Reddito di riferimento= RN col. 1 – RN2 + RS37 col. 14
Ulteriori correzioni riguardano, inoltre:
Invariati termini e modalità di presentazione
Se numerose sono state le modifiche necessarie ad ovviare alla mancata implementazione delle novità fiscali per il periodo d’imposta 2020 nulla cambia, anche a seguito all’aggiornamento, per quanto riguarda termini e modalità di invio del modello.
I contribuenti dovranno presentare il modello Redditi PF 2021, in via telematica, entro il 30 novembre 2021, secondo una delle seguenti modalità:
Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza; la dichiarazione “tardiva” può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta pari a euro 25 (258 x 1/10); diversamente, la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera “omessa”.
Chi può presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali potrà farlo, invece, il 3 maggio (il 2 cade di domenica) e il 30 giugno 2021. Tale facoltà è riservata ai contribuenti che:
La consegna cartacea avviene presso gli uffici postali. Questi hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta, da conservare quale prova dell’avvenuta presentazione, per ogni dichiarazione consegnata allo sportello. La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l’importo degli eventuali acconti d’imposta da pagare nel 2021.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Modello redditi PF
Questo documento fa parte del FocusDICHIARAZIONI 2021
Cos'è la cedolare secca?
La cedolare secca è una modalità semplificata di tassazione delle locazioni immobiliari, che prevede l'applicazione di un'imposta fissa in sostituzione dell'imposta sul reddito.
Quali sono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 riguardo all'aliquota della cedolare secca?
La Legge di Bilancio 2020 ha fissato al 10% l’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, intervenendo direttamente sull'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2011.
A quali condizioni si applica l'aliquota ridotta della cedolare secca agli immobili calamitati?
L’aliquota ridotta del 10% si applica ai contratti di locazione stipulati in Comuni per i quali sia stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
Dopo l'aggiornamento del 26 aprile 2021, quali sono le nuove disposizioni in materia di aliquota agevolata?
L’Agenzia delle Entrate ha apportato aggiornamenti sull’aliquota agevolata applicabile alle locazioni con opzione per la cedolare secca nei casi sopra individuati, nonché per gli immobili nelle zone rosse interessate da eventi sismici.
Quali sono i termini e le modalità di presentazione del modello Redditi PF 2021?
Il modello Redditi PF 2021 deve essere presentato entro il 30 novembre 2021, via telematica tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati. Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate valide, mentre la dichiarazione “tardiva” può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso.