Ai sensi dell’art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il rimborso del costo del personale dipendente di una società, distaccato presso un'altra, è esente da IVA soltanto se la controprestazione del distaccatario consiste nel rimborso di una somma pari alle retribuzioni e agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante. Tale assunto è stato confermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 5615/2021.
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