In tema di bancarotta, laddove venga accertato che l’imprenditore ha avuto la disponibilità di beni di cui non riesce a giustificare la destinazione per le effettive esigenze dell’impresa, si deve dedurre che gli stessi siano stati dolosamente distratti. Tale assunto è stato confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza penale, sez. V, n. 13059 del 7 aprile 2021.
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