La responsabilità per i debiti tributari, relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione di scissione parziale, è regolata dall'art. 173, comma 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla beneficiata, la disposizione normativa stabilisce che tutte le società partecipanti all’operazione, per i debiti tributari, rispondono non solo solidalmente ma altresì illimitatamente, salvo, sempre, il diritto di esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati.
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