Tracciare il profilo dell’amministratore di fatto risulta importante ed imprescindibile per evitare che chiunque svolga attività gestorie, anche occasionali, in una società possa trovarsi coinvolto in responsabilità tipiche della funzione dell’organo amministrativo. La cassazione torna a pronunciarsi sul tema riconoscendo la figura dell’amministratore di fatto in colui che pone in essere i poteri tipici derivanti dalla funzione di amministratore di diritto, ma in assenza di una formale investitura e confermandone in maniera estensiva la personale responsabilità prevista dall’art. 2639 c.c.
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