Per gli incarichi di attestazione previsti nella Legge fallimentare, possono essere nominati attestatori, purché iscritti nel registro dei revisori legali, gli iscritti nell’albo degli avvocati ovvero gli iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il commercialista-revisore iscritto nella sezione B dell’albo non può svolgere l’attività di professionista attestatore; lo chiarisce il Consiglio nazionale con il Pronto Ordini n. 194, pubblicato il 26 febbraio scorso.
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