Il regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 6, del D.P.R. n. 633/1972, è applicabile alla raccolta delle giocate tramite apparecchi di intrattenimento e alle prestazioni di servizi necessarie e indispensabili a tale scopo. Al contrario, la fornitura o la messa a disposizione dei terminali da gioco sconta l’aliquota ordinaria, in quanto, l’esenzione non si applica alla locazione o ai contratti che riguardano il trasferimento degli apparecchi di intrattenimento.
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