
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3782 del 15 febbraio 2021, nell’affermare che il professionista non è tenuto al risarcimento per la perdita del credito da rimborso IVA se non è accertata l’esistenza del diritto sostanziale al credito, esige l’approfondimento delle modalità di recupero dell’eccedenza detraibile nel caso, verificatosi nella fattispecie, di omessa presentazione della dichiarazione annuale. L’affermazione dei giudici di legittimità, secondo cui l’omessa presentazione della dichiarazione esclude la detraibilità dell’imposta, legittimando esclusivamente - se del caso - la richiesta di rimborso, si pone infatti in contrasto con la posizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

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