Nel caso in cui, in un “patto di famiglia” il disponente trasferisca un’azienda, o una quota di partecipazione, ad uno solo dei legittimari nasce per quest’ultimo l’onere di compensare gli eventuali legittimari non assegnatari e le due operazioni, benché separate, devono essere trattate in maniera unitaria assoggettando tutte le attribuzioni, disposte nel patto, al trattamento tributario riservato alle donazioni.
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