L’art. 236-bis l. fall. individua il comportamento penalmente rilevante cui può incorrere l’attestatore nello svolgimento della propria attività a “servizio” delle procedure previste dalla legge fallimentare. La Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trento ad un procedimento nei confronti di un attestatore evidenzia e circoscrive gli ambiti di applicazione del reato ex art. 236-bis l. fall., chiarendo ulteriormente i “presupposti” che devono essere presenti al fine della commissione del reato.
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