La definizione di accesso autonomo si allarga in maniera definitiva e arriva a comprendere strade private e in multiproprietà, terreni, aree condominiali e cortili che, in qualsiasi modo, consentano di raggiungere l’immobile mentre nell’ipotesi in cui, a seguito degli interventi agevolabili, si determini una variazione del numero delle unità immobiliari indipendenti e autonome, per il calcolo dei massimali, si considerano le unità censite a inizio lavori. Questi, in sintesi, alcuni dei principali chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020.
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