Anche gli esercenti attività di commercio al dettaglio tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitariaper la dichiarazione dei redditi precompilata potranno trasmettere i corrispettivi ai fini della c.d. “lotteria degli scontrini”, ma soltanto se riferiti a operazioni per le quali il cliente consumatore finale ha richiesto l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale. È quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 351449 pubblicato lo scorso 11 novembre 2020, che modifica le regole individuate dal precedente provvedimento n. 739122 del 31 ottobre 2019.
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