Anche per i medici del Servizio sanitario nazionale va valutato il requisito dell’assoggettabilità all’IRAP poiché non esiste una automatica esenzione dal pagamento, o meno, del tributo.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24516, del 4 novembre 2020, nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un medico, ha sostanzialmente ribadito il concetto che non esiste una esclusione automatica dal pagamento dell’IRAP; anche per il medico va valutato il requisito dell’autonoma organizzazione.
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