
È ammesso contestare i documenti depositati davanti alla Commissione tributaria provinciale, per la prima volta e in secondo grado, quando il contribuente non è stato posto nelle condizioni di presentare la memoria integrativa contro gli stessi nel corso del giudizio primo grado; sussiste vizio di inesistenza della notifica per posta quando la cartella di pagamento impugnata non riporta nell’avviso di ricevimento la sottoscrizione dell’Agente postale. Questi sono i due importanti indirizzi ribaditi dalla Cassazione con l'ordinanza n. 17373/2020.

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