La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14956 del 14 luglio 2020, ha ribadito il principio che gli amministratori di una s.r.l. privi di poteri o che eccedono i poteri loro conferiti vincolano pur sempre la società nei riguardi dei terzi. Nel caso di specie, un amministratore, con i soli poteri di amministrazione ordinaria, aveva concluso un contratto di mutuo chirografario con una banca al fine di ratificare un contratto di conto corrente sul quale era stata accreditata la somma mutuata. La validità di tale contratto aveva dunque comportato che la successiva costituzione dei soci della s.r.l. a fideiussori della stessa società fosse a sua volta valida e manifestasse in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l’operato del falsus procurator.
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