Premessa
La formazione in aula costituisce da sempre un momento di studio, ma anche occasione d’incontro, confronto e di aggregazione. Un’occasione cui l’emergenza sanitaria Covid-19 ha imposto dapprima un secco stop, imponendo un divieto assoluto, seguito da una riapertura sancita dal D.P.C.M. 11 giugno 2020, emanato a seguito del rallentamento dei contagi e del miglioramento della situazione epidemiologica nel suo complesso, seppure soggetta a importanti limitazioni.
Attualmente, restano in vigore le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020. Tale Decreto, per quanto qui di interesse, non ha fatto altro che prolungare sino al 7 ottobre 2020 quelle che erano le previgenti disposizioni, mentre lo stato di emergenza nazionale dovrebbe, salvo ulteriori proroghe, aver termine il 15 ottobre 2020.
Andiamo pertanto nel seguito a richiamare le normative cui devono sottostare i convegni, e i futuri possibili sviluppi, che necessariamente dovranno anche confrontarsi con la possibilità di un’ulteriore estensione del periodo emergenziale, già più volte paventata.
I convegni al tempo del Covid-19
Ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 7 settembre 2020,
“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020”.
Le normative impongono indicazioni di carattere generale, valide per ogni settore, ed il rispetto di protocolli ad hoc, differenziati a seconda dell’attività svolta.
Tra le disposizioni di carattere generale troviamo:
• l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o di comunità) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (con l’esclusione per i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti);
• l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
• l’uso di precauzioni quali il lavaggio e la disinfezione frequente delle mani;
• l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in caso di temperatura superiore a 37,5°, con conseguente facoltà concessa agli esercenti e ad altri soggetti di verificare la temperatura degli avventori prima di consentire l’accesso ai locali.
Si tratta di indicazioni ormai entrate nel quotidiano, il cui criterio di applicazione vede comunque sempre come prevalente l’eventuale indicazione specifica diretta all’attività in corso di svolgimento o le diverse indicazioni (normalmente più restrittive) imposte a livello locale. Pertanto, così come l’obbligo di mantenimento della distanza di sicurezza prevede eccezioni, validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della Protezione civile, parimenti i protocolli possono imporre maggiori restrizioni o comportamenti da adottarsi per la tutela della salute.
Con specifico riferimento all’attività convegnistica, la stessa, ai sensi della lett. n), comma 6, dell’art. 1 del D.P.C.M. 7 agosto 2020, è stata resa nuovamente consentita a partire dal 1° settembre 2020, ma esclusivamente nel rispetto degli specifici protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e “secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”.
Il protocollo cui fare riferimento è quello presente all’allegato 9 al D.P.C.M. 7 agosto 2020 (“Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020”, alla voce “Congressi e grandi eventi fieristici”), salvo che a livello locale non vi siano prescrizioni ulteriori.
Secondo tali linee guida i congressi e i grandi eventi fieristici devono svolgersi preferibilmente all’aperto, nel rispetto della distanza interpersonale e di un’importante serie di accorgimenti e prescrizioni.
- Il numero massimo dei partecipanti all’evento deve essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale. Ne consegue che il numero dei soggetti che possono partecipare all’evento sono, rispetto al passato, notevolmente ridotti.
- Gli spazi devono essere riorganizzati, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Se possibile, occorre organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. Ciò comporta che non tutte le strutture utilizzate in precedenza possono essere adattare alle esigenze contingenti.
- È necessario predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
- È necessario promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. la registrazione degli intervenuti all’ingresso), il tutto al fine di evitare assembramenti. La postazione di accoglienza e segreteria deve essere dotata di barriere fisiche (es. divisori in plexiglass).
- Pur non trattandosi di un obbligo, è consigliabile e consentito rilevare la temperatura corpora all’ingresso.
- Il servizio guardaroba può essere svolto solo inserendo indumenti ed oggetti personali in sacchetti porta abiti.
- È obbligatorio fornire prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale, in più punti.
- Nelle sale convegno, i posti a sedere devono essere allocati in modo tale da garantire la distanza di almeno un metro tra i presenti, a meno che non vengano installate barriere fisiche (es. plexiglass). Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni devono posti in modo tale da mantenere una distanza tra relatori e partecipanti, e tra i relatori stessi, tale che non sia necessario mantenere la mascherina indossata durante gli interventi.
- I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc.) devono essere disinfettati prima dell’utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
- Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione, personale tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
- Nelle aree poster gli spazi devono essere riorganizzati al fine di consentire il mantenimento della distanza. Deve essere promossa la fornitura di eventuale materiale in remoto, oppure in modalità self-service, al fine di evitare contatti interpersonali o manipolazione di materiale condiviso.
- Deve essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, e favorito il ricambio d’aria.
Dall’elencazione cui sopra è semplice comprendere quanto l’organizzazione e la gestione corrente dell’attività congressuale sia fortemente aumentata di complessità.
Contestualmente, anche nel caso in cui venga profuso ogni sforzo affinché si possa operare “in aula”, il risultato finale - così come limitato dalle circostanze oggettive - è in ogni caso profondamente diverso dall’esperienza ante emergenza sanitaria.
La posizione del CNDCEC
Il quadro sovra esposto è certamente ben noto al CNDCEC, e forse è da annoverarsi fra le concause che indicano la strada della formazione a distanza come quella più consigliabile in questo momento storico.
Quel che è certo, poiché emerge con chiarezza dalla posizione assunta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con l'Informativa del 22 settembre 2020, è che più di ogni altra cosa è prioritaria la sicurezza.
Per tale ragione, posto che taluni Ordini e soggetti hanno richiesto indicazioni sulla possibilità di tornare a svolgere eventi formativi in aula, nel rispetto delle normative vigenti, il Consiglio Nazionale ha tracciato una strada chiara: le attività in modalità a distanza dovranno essere preferite, almeno fino al 31 dicembre 2020, e ciò indipendentemente dal fatto che lo stato di emergenza cessi ufficialmente il 15 ottobre 2020, o venga ulteriormente prorogato (ipotesi sempre più probabile, alla luce della ripresa dei contagi).
La motivazione di tale decisione risiede, come si è detto, in dichiarate ragioni di prudenza, che impongono di continuare a privilegiare la formazione a distanza, utilizzando non solo la modalità e-learning, ma anche la modalità webinar.
Una posizione, questa, assolutamente condivisibile anche a parere di chi scrive, posto che l’attività in aula potenzialmente potrebbe comportare dei rischi, non solo nella denegata ipotesi del mancato rispetto delle prescrizioni, ma anche di tipo accessorio, ad esempio connessi al fatto che per raggiungere l’aula potrebbero essere necessari spostamenti su mezzi pubblici, oppure soggiorni e così via; tutte occasioni di contatto che, se non adeguatamente gestite, aumenterebbero il rischio di contrarre un virus.
Il Codid-19, evidentemente, continuerà a condizionare la nostra quotidianità ancora, per un tempo che ci auguriamo non sarà troppo lungo.
Riferimenti normativi:
Commercialisti e formazione: meglio privilegiare la formazione a distanza, almeno fino a fine anno
di Sandra Pennacini | 30 Settembre 2020
La formazione professionale continua dei commercialisti in modalità a distanza è da preferire rispetto alle attività formative in aula, indipendentemente dalla proroga dello stato di emergenza, almeno fino a fine anno. A indicarlo è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con una missiva a firma del Presidente Massimo Miani, indirizzata alle Associazioni di iscritti nell’albo e agli altri soggetti autorizzati all’organizzazione di attività di formazione professionale continua. Ciò che emerge con chiarezza dalla posizione assunta dal CNDCEC, motivata da dichiarate ragioni di prudenza, è che più di ogni altra cosa è prioritaria la sicurezza.
Premessa
La formazione in aula costituisce da sempre un momento di studio, ma anche occasione d’incontro, confronto e di aggregazione. Un’occasione cui l’emergenza sanitaria Covid-19 ha imposto dapprima un secco stop, imponendo un divieto assoluto, seguito da una riapertura sancita dal D.P.C.M. 11 giugno 2020, emanato a seguito del rallentamento dei contagi e del miglioramento della situazione epidemiologica nel suo complesso, seppure soggetta a importanti limitazioni.
Attualmente, restano in vigore le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020. Tale Decreto, per quanto qui di interesse, non ha fatto altro che prolungare sino al 7 ottobre 2020 quelle che erano le previgenti disposizioni, mentre lo stato di emergenza nazionale dovrebbe, salvo ulteriori proroghe, aver termine il 15 ottobre 2020.
Andiamo pertanto nel seguito a richiamare le normative cui devono sottostare i convegni, e i futuri possibili sviluppi, che necessariamente dovranno anche confrontarsi con la possibilità di un’ulteriore estensione del periodo emergenziale, già più volte paventata.
I convegni al tempo del Covid-19
Ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 7 settembre 2020,
“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020”.
Le normative impongono indicazioni di carattere generale, valide per ogni settore, ed il rispetto di protocolli ad hoc, differenziati a seconda dell’attività svolta.
Tra le disposizioni di carattere generale troviamo:
• l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o di comunità) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (con l’esclusione per i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti);
• l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
• l’uso di precauzioni quali il lavaggio e la disinfezione frequente delle mani;
• l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in caso di temperatura superiore a 37,5°, con conseguente facoltà concessa agli esercenti e ad altri soggetti di verificare la temperatura degli avventori prima di consentire l’accesso ai locali.
Si tratta di indicazioni ormai entrate nel quotidiano, il cui criterio di applicazione vede comunque sempre come prevalente l’eventuale indicazione specifica diretta all’attività in corso di svolgimento o le diverse indicazioni (normalmente più restrittive) imposte a livello locale. Pertanto, così come l’obbligo di mantenimento della distanza di sicurezza prevede eccezioni, validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della Protezione civile, parimenti i protocolli possono imporre maggiori restrizioni o comportamenti da adottarsi per la tutela della salute.
Con specifico riferimento all’attività convegnistica, la stessa, ai sensi della lett. n), comma 6, dell’art. 1 del D.P.C.M. 7 agosto 2020, è stata resa nuovamente consentita a partire dal 1° settembre 2020, ma esclusivamente nel rispetto degli specifici protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e “secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”.
Il protocollo cui fare riferimento è quello presente all’allegato 9 al D.P.C.M. 7 agosto 2020 (“Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020”, alla voce “Congressi e grandi eventi fieristici”), salvo che a livello locale non vi siano prescrizioni ulteriori.
Secondo tali linee guida i congressi e i grandi eventi fieristici devono svolgersi preferibilmente all’aperto, nel rispetto della distanza interpersonale e di un’importante serie di accorgimenti e prescrizioni.
Dall’elencazione cui sopra è semplice comprendere quanto l’organizzazione e la gestione corrente dell’attività congressuale sia fortemente aumentata di complessità.
Contestualmente, anche nel caso in cui venga profuso ogni sforzo affinché si possa operare “in aula”, il risultato finale - così come limitato dalle circostanze oggettive - è in ogni caso profondamente diverso dall’esperienza ante emergenza sanitaria.
La posizione del CNDCEC
Il quadro sovra esposto è certamente ben noto al CNDCEC, e forse è da annoverarsi fra le concause che indicano la strada della formazione a distanza come quella più consigliabile in questo momento storico.
Quel che è certo, poiché emerge con chiarezza dalla posizione assunta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con l'Informativa del 22 settembre 2020, è che più di ogni altra cosa è prioritaria la sicurezza.
Per tale ragione, posto che taluni Ordini e soggetti hanno richiesto indicazioni sulla possibilità di tornare a svolgere eventi formativi in aula, nel rispetto delle normative vigenti, il Consiglio Nazionale ha tracciato una strada chiara: le attività in modalità a distanza dovranno essere preferite, almeno fino al 31 dicembre 2020, e ciò indipendentemente dal fatto che lo stato di emergenza cessi ufficialmente il 15 ottobre 2020, o venga ulteriormente prorogato (ipotesi sempre più probabile, alla luce della ripresa dei contagi).
La motivazione di tale decisione risiede, come si è detto, in dichiarate ragioni di prudenza, che impongono di continuare a privilegiare la formazione a distanza, utilizzando non solo la modalità e-learning, ma anche la modalità webinar.
Una posizione, questa, assolutamente condivisibile anche a parere di chi scrive, posto che l’attività in aula potenzialmente potrebbe comportare dei rischi, non solo nella denegata ipotesi del mancato rispetto delle prescrizioni, ma anche di tipo accessorio, ad esempio connessi al fatto che per raggiungere l’aula potrebbero essere necessari spostamenti su mezzi pubblici, oppure soggiorni e così via; tutte occasioni di contatto che, se non adeguatamente gestite, aumenterebbero il rischio di contrarre un virus.
Il Codid-19, evidentemente, continuerà a condizionare la nostra quotidianità ancora, per un tempo che ci auguriamo non sarà troppo lungo.
Riferimenti normativi:
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Quali sono le disposizioni generali imposte dalle normative per contrastare la diffusione del virus COVID-19?
Le normative impongono l'obbligo di usare mascherine chirurgiche o di comunità nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, il lavaggio e la disinfezione frequente delle mani, e il divieto di accesso ai locali in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°.
Cosa prevede il protocollo fotenuto all'allegato 9 al D.P.C.M. 7 agosto 2020 riguardo alla conduzione di convegni e grandi eventi?
Il protocollo prevede che i convegni e grandi eventi devono svolgersi preferibilmente all'aperto, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, e devono adottare una serie di misure organizzative per garantire la sicurezza dei partecipanti.
Come devono essere organizzati gli spazi durante i convegni ai sensi delle linee guida?
Gli spazi devono essere riorganizzati per consentire il mantenimento della distanza interpersonale, il numero dei partecipanti deve essere ridotto per evitare affollamenti, devono essere predisposte segnaletica e linee guida per la prevenzione, e devono essere adottate misure per diminuire il contatto fisico e l'assembramento.
Quali misure specifiche devono essere adottate riguardo alle sedute e al materiale durante i convegni?
Le sedute devono essere allocate in modo da garantire la distanza interpersonale, il materiale deve essere disinfettato prima dell'utilizzo e possono essere adottate soluzioni per proteggere da possibili contaminazioni.
Perché il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha indicato la preferenza della formazione a distanza?
Il CNDCEC ha indicato la preferenza della formazione a distanza per motivi di prudenza e sicurezza, considerando i potenziali rischi delle attività in aula legati ai contatti e agli spostamenti.