Commento
ADEMPIMENTI

Al via il credito d’imposta sulle commissioni moneta elettronica

di Sandra Pennacini | 7 Settembre 2020
Al via il credito d’imposta sulle commissioni moneta elettronica

La scadenza del 16 settembre 2020 rappresenta la prima, reale, occasione per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, introdotto dall’art. 22 del collegato alla manovra D.L. n. 124/2019, ed operativo dal 1° luglio 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto, nel rispetto delle condizioni previste, ad imprese ed esercenti arti e professioni in misura pari al 30% delle commissioni addebitate relativamente a transazioni inerenti cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali, ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Andiamo nel seguito a riepilogare i tratti salienti della disposizione, le modalità di calcolo e di fruizione.

Premessa

A partire dal 1° luglio 2020, in forza di quanto previsto dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio, D.L. n. 124/2019, è scattato il nuovo tetto per i pagamenti in contanti.
I pagamenti tracciabili sono diventati obbligatori per importi superiori a 1.999 € e di conseguenza - presumibilmente - è aumentato l’utilizzo della moneta elettronica e con esso l’ammontare delle commissioni dovute dagli esercenti.

A parziale ristoro di quanto sopra, l’art. 22 del medesimo Decreto ha introdotto uno specifico credito d’imposta, riconosciuto a fronte delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici.

Tale credito d’imposta viene riconosciuto, come si è detto, a partire dal 1° luglio 2020, ma di fatto - a causa della tempistiche tecniche che andremo a riepilogare nel seguito - è divenuto spendibile solo in data successiva, e la prima importante scadenza nella quale potrà essere fruito è quella del 16 settembre 2020.

Caratteristiche del credito d’imposta per commissioni moneta elettronica

Il credito d’imposta riconosciuto a fronte delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, di cui all’art. 22 del D.L. n. 124/2019, commi 1 e 1-bis, è pari al:

  • 30% delle commissioni addebitate da banche e gestori di strumenti di “moneta elettronica”
  • relative a transazioni inerenti cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali (soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).

Possono giovarsi del credito d’imposta, nel rispetto delle condizioni previste, le imprese e gli esercenti arti e professioni.

Il credito d’imposta è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che nell’anno d’imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d’imposta non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati rilevanti ai fini del credito d’imposta commissioni moneta elettronica

Al fine di determinare l’ammontare delle transazioni che danno diritto alla fruizione del credito d’imposta, spetta agli operatori finanziari che “forniscono” in Italia servizi di moneta elettronica (carte di credito, carte di debito, prepagate), compresi agli eventuali altri strumenti di pagamento elettronico tracciabili, l’incombenza di trasmettere all’Amministrazione finanziaria i dati relativi alle transazioni e le relative commissioni dovute.

Le caratteristiche di tale comunicazione, da trasmettersi mediante Sistema di Interscambio, sono state definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 181301 del 29 aprile 2020 (“Disposizioni di attuazione dell’art. 22, comma 6, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”).

I soggetti prestatori di servizi di pagamento, che operano in Italia (anche se privi di stabile organizzazione) sono tenuti, entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento, a comunicare:

  • il codice fiscale dell’esercente;
  • il mese e l’anno di addebito. Per mese di addebito si intende il mese e l’anno nel quale sono state addebitate le commissioni relative alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

La ratio di questo adempimento risiede nel fornire all’Agenzia delle Entrate i dati necessari per l’attività di verifica e controllo sulla spettanza del credito d’imposta e per l’analisi sul rischio.

Aspetti operativi per gli esercenti

Premesso che il credito d’imposta è fruibile, in compensazione con modello F24, a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, occorre tuttavia tenere conto che la prima trasmissione dati effettuata dai gestori di moneta elettronica scadeva il 20 agosto (con riferimento a luglio), e pertanto, di fatto, la prima possibilità di effettiva fruizione per l’esercente è nel mese di settembre.

Si noti che la comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti prestatori di servizi di pagamento non viene portata a conoscenza dei potenziali fruitori del credito d’imposta; gli esercenti vengono informati dai dati utili al calcolo del credito d’imposta spettante mediante altre modalità, definite in data 21 aprile 2020 da uno specifico provvedimento emanato dalla Banca d’Italia.

Secondo tale provvedimento, i soggetti prestatori di servizi di pagamento, oltre a dover trasmettere la comunicazione prevista dal Provvedimento AdE n. 181301/2020 al Sistema di Interscambio, devono anche provvedere anche alla comunicazione delle informazioni utili al calcolo del credito d’imposta agli esercenti. Tale comunicazione deve transitare via PEC, oppure essere messa a disposizione tramite i servizi di remote banking, entro il ventesimo giorno successivo al periodo di riferimento.

La comunicazione contiene:

  1. l’elencazione delle operazioni di pagamento effettuate nel mese di riferimento, numero e valore totale;
  2. il numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
  3. l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia (anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione).

Il credito d’imposta, pari al 30%, è commisurato all’ammontare delle commissioni addebitate con esclusivo riferimento alle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali, più i costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia (ovvero le voci b) e c) sovra elencate).

Utilizzo del credito d’imposta e ulteriori adempimenti

Il credito d’imposta può essere fruito esclusivamente in compensazione con modello F24, utilizzando il codice tributo dedicato, istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 31 agosto 2020, indicando:

  • 6916 - Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici - art. 22, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 - sezione Erario
  • mese di riferimento - mese di addebito delle commissioni
  • anno di riferimento - anno di addebito delle commissioni

Trattandosi di modello F24 che espone in compensazione un credito d’imposta, lo stesso deve obbligatoriamente transitare dai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

Del credito e dei relativi utilizzi occorrerà poi dar conto nel quadro RU di Redditi, fino ad avvenuto esaurimento del credito stesso.

Conservazione della documentazione

In conclusione, si pone l’accento su quando disposto dal punto 3.9 del Provvedimento AdE prot. n. 181301/2020, punto 3.9: gli esercenti che utilizzano il credito d’imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento, per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato, per eventuali verifiche degli organi dell’Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Pagamenti elettronici

Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2020