Con Decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) si aggiunge una nuova possibilità per i soggetti che applicano gli studi di settore di posticipare il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e/o IRAP. Per questi soggetti, sempre che abbiano registrato un calo di fatturato del 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso semestre 2019, viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Questa norma, per quanto sia pro-contribuente, va coordinata con altre disposizioni che, a vario titolo, sono intervenute modificando le regole di calcolo delle imposte dovute in base alla dichiarazione e spostandone i termini di versamento, ma non per tutti i contribuenti.
Di seguito, pertanto, partendo dall’ultima disposizione prevista dal Decreto “Agosto”, si cerca di fare il punto sulle regole da rispettare quest’anno per non incorrere in errori.
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