L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 219 del 20 luglio 2020, ha confermato che l’IVA versata all’Erario a seguito di accertamento, successivamente addebitata al cliente in applicazione dell’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, non può essere recuperata, in detrazione, mediante la procedura di variazione in diminuzione di cui all’art. 26, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, nel caso in cui il cliente non provveda al relativo pagamento.
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