La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10110/2020, ha affermato che le opere di miglioria eseguite su immobili di proprietà altrui non danno diritto al rimborso dell’IVA, in quanto non sono riconducibili all’acquisto, cui fa riferimento la norma nell’individuare le condizioni del rimborso. Per il soggetto che ha sostenuto le spese resta possibile esercitare la detrazione dell’imposta se ne ricorrono i relativi presupposti.
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