Da fine luglio a fine novembre l’Agenzia delle Entrate trasmette mensilmente, a Caf e professionisti, le ricevute di riepilogo attestanti la consegna dei risultati contabili del 730 ai sostituti d’imposta, ai fini dell’effettuazione dei conguagli. Sugli importi a debito, nel primo mese di conguaglio, non devono essere applicate sanzioni o interessi. Al contrario, in caso di presentazione di un 730 rettificativo che determina un maggior conguaglio a debito, dovranno essere applicati sull’importo dovuto dal contribuente gli interessi nella misura dello 0,40 per cento mensile, oltre alla sanzione per il tardivo versamento nei confronti di colui che ha prestato assistenza fiscale. Questi sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in risposta alla Consulta Nazionale dei CAF.
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